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venerdì 17 febbraio 2012

LA BOLLA EXECRABILIS

Ai nostri tempi si sta verificando un esecrabile abuso, sconosciuto in età precedenti, e precisamente che gente, imbevuta dello spirito di ribellione, presuma di appellarsi dal  Pontefice di Roma, - il Vicario di Gesù Cristo, cui fu detto nella persona del santo Pietro: «Nutri il  mio gregge» e «Qualunque cosa tu legherai in terra, sarà legata anche in Cielo»: - non certo per  desiderio di più alta giustizia, ma al solo scopo di sfuggire le conseguenze dei loro peccati, ad un  futuro Concilio, mentre chiunque non ignori completamente la legge può giudicare quanto ciò sia  contrario ai canoni sacri e dannoso alla Comunità Cristiana. Poiché - trascurando altre cose,  che ancor più manifestamente si oppongono a tale corruzione - chi non giudicherebbe ridicolo che  si faccia appello a qualcosa che non esiste e di cui nessuno conosce il momento in cui comincerà ad  esistere?
I miseri sono oppressi dai più forti con ogni mezzo, i crimini rimangono impuniti, si dà  esca alla ribellione contro la più alta Sede, si concede la libertà ai delinquenti e la disciplina ecclesiastica e l'ordine gerarchico vengono confusi. Perciò, desiderosi di allontanare dalla Chiesa di Cristo questo pestifero veleno, di provvedere alla salvezza del gregge a Noi affidato e di tener lontano dall'ovile del nostro Salvatore ogni causa di scandalo,  noi condanniamo i ricorsi in appello di tal genere, col consiglio e il consenso dei nostri venerabili fratelli Cardinali e di tutti i prelati e giureconsulti della legge Divina ed umana, appartenenti alla Curia, e sulla base della nostra sicura conoscenza li denunziamo come falsi e detestabili, li infirmiamo nell'eventualità che qualcuno di tali appelli, esistente al momento, sia scoperto e dichiariamo e decretiamo che essi - come vani e pestilenziali - sono privi di alcun significato. Quindi noi diffidiamo chiunque dal ricorrere con tali appelli, sotto qualunque pretesto, contro le nostre ordinanze, sentenze e provvedimenti, o contro quelle dei nostri successori, o di aderire a tali appelli, fatti da altri, od infine di fame uso in qualsiasi modo. Se alcuno di qualsiasi stato, rango, condizione od ordine esso sia, anche se insignito della dignità Imperiale, regia o Papale, contravverrà a ciò dopo lo scadere di due mesi dalla pubblicazione di questa Bolla nella Cancelleria Papale, egli incorrerà «ipso facto » nella sentenza di anatema, da cui potrà essere assolto, solo dal Pontefice di Roma ed in punto di morte. Le Università o corporazioni verranno colpite da interdetto ecclesiastico, e nondimeno, corporazioni ed Università, come le suddette e tutte le altre persone, incorreranno in quelle penalità e censure, in cui incorrono gli offensori, che abbiano commesso «crimen laesae maiestatis », ed i promotori di depravazioni eretiche. Inoltre scrivani e testimoni, che bbiano sottoscritto atti di tal genere ed in generale tutti coloro che abbiano coscientemente dato consigli, aiuto od appoggio a tali appellanti, saranno puniti con le medesime pene. Perciò non è permesso ad alcuno di contravvenire o di opporsi con impudenti perversioni a questo documento della nostra volontà, con cui noi abbiamo condannato, riprovato, infirmato, annullato, decretato, dichiarato ed ordinato quanto sopra. Se tuttavia alcuno oserà, sappia che incorrerà nello sdegno dell'Onnipotente Iddio e dei santi Apostoli Pietro e Paolo. Data a Mantova nell'anno 1459 dell'Incarnazione di nostro Signore, nel quindicesimo giorno prima delle calende di febbraio, nel primo anno del nostro Pontificato (18 gennaio 1459).

(da S. Z. EHLER – J. B. MORRALL, Chiesa e Stato attraverso i secoli, Milano, Vita & Pensiero, 1958, pp. 165-167).

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