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lunedì 9 dicembre 2013

EDITTO DI ROTARI (SELEZIONE DI CODICI)

Nel nome del Signore, io Rotari, eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nella seconda indizione e nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta in Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. […] Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza. Per questo, confidando nella grazia di Dio onnipotente, ci è parso necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere se stesso e il proprio paese.
1. Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la vita del re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati.
2. Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie da parte di quell'altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere.
3. Se qualcuno tenta di fuggire al di fuori della provincia, corra pericolo di morte e i suoi beni siano confiscati.
4. Se qualcuno invita o fa entrare nella provincia un nemico, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati.
5. Se qualcuno tiene nascoste delle spie nella provincia o fornisce loro dei viveri, la sua vita sia messa in pericolo o almeno paghi al re una composizione di 900 solidi.
6. Se qualcuno durante una campagna militare fomenta una rivolta contro il proprio duca o contro colui che è stato posto dal re al comando dell'esercito, o se induce alla rivolta una qualche parte dell'esercito, il suo sangue sia messo in pericolo.
7. Se qualcuno, combattendo contro il nemico, abbandona il proprio compagno o commette astalin (cioè lo tradisce) e non combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo.
9. Se qualcuno avrà denunciato al re un uomo, accusandolo di aver tentato di ucciderlo, sia lecito all’accusato dimostrare la sua innocenza con il giuramento e discolparsi. E se sarà risultato qualche elemento di sospetto e tale uomo è presente, li sia lecito discolparsi del suo crimine per “camphionem”, cioè combattendo in duello. E se sia provata la sua colpevolezza, sia giustiziato ovvero paghi l’ammenda che al re sarà piaciuto stabilire. Ma se il crimine non sarà stato provato e al contrario si sarà dimostrato che l’accusa era falsa, l’accusatore che non sarà riuscito a provare l’accusa paghi il suo guidrigildo, per metà al re, e per metà a colui che era stato accusato del delitto.
10. Se un uomo libero avrà premeditato di uccidere qualcuno, quand’anche non avesse attuato il suo proposito lo stesso paghi 20 soldi.
13. Se qualcuno avrà ucciso il suo signore, egli stesso venga ucciso. Se qualcuno avrà difeso l’assassino del suo signore, sia condannato ad un’ammenda di 900 soldi, per metà al re e per metà ai parenti del morto; e colui che avrà rifiutato di pagare l’indennizzo per l’ingiuria commessa quando ne sia stato richiesto paghi 500 soldi, per metà al re, e per metà a colui il quale l’indennizzo si stato negato.
26. A proposito di “wegworin”, cioè della donna sposata. Se qualcuno avesse molestato o dato fastidio in qualsiasi altro modo ad una donna o ad una ragazza libera, paghi 900 soldi, metà al re e metà a colei che ha subito il torto .
27. Se qualcuno avesse sorpassato un uomo libero lungo la strada gli paghi 20 soldi nel caso che non gli abbia inflitto alcuna ferita: nel caso che l’avesse inflitta, gli paghi i 20 soldi e infligga delle ferite o delle piaghe a sé stesso, come scritto in questo editto .
28. se qualcuno avesse sorpassato lungo la strada un servo o un’ancella altrui, paghi 20 soldi al suo padrone.
29. Se qualcuno avrà impedito ad altri l’ingresso in suo campo coltivato, o prato o in qualsivoglia proprietà cintata, non sia considerato colpevole come colui che intralcia semplicemente il cammino di un uomo che se ne va per via, perché avrà difeso il suo lavoro.
32. Per quanto riguarda l’uomo libero che nottetempo sia stato sorpreso nella “curtis” altrui e che non abbia immediatamente porto le mani per essere legato, e che sia stato ucciso, i parenti non chiedano alcun risarcimento. E se avrà porto le mani perché lo legassero e sarà stato legato, dia per il proprio riscatto 80 soldi; perché non v’è ragione che un uomo entri senza far rumore, di notte e nascostamente in una “curtis” altrui; nel caso che abbia bisogno di qualche cosa, prima di entrare chiami.
33. Se un servo sarà stato sorpreso nottetempo in una “curtis” altrui non avrà porto le mani per essere legato e quindi sarà stato ucciso, il suo padrone non richieda alcun risarcimento; se avrà porto le mani e sarà stato legato, riscatti la sua libertà pagando 40 soldi.
36. Se qualcuno avrà osato provocare una lite nel palazzo dove il re risiede, sia condannato a morte, ovvero, se il re glielo concederà, riscatti la sua anima.
48. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio.
49. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra.
50. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi.
51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero.
52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.
53. Se qualcuno taglia un orecchio ad un altro, gli paghi una composizione pari alla quarta parte del suo valore.
54. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un altro, gli paghi una composizione di 16 solidi.
44. Se qualcuno avrà colpito un altro con un pugno, componga con soldi 3; se invece l'avrà colpito con uno schiaffo, componga con soldi 6. [...]
70. Se qualcuno ha troncato l'alluce di un altro, si compone (la lite) con sedici soldi.
71. Se ha troncato il secondo dito, si compone con sei soldi.
72. Se ha troncato il terzo dito, si compone con tre soldi.
73. Se ha troncato il quarto dito, si compone con tre soldi.
74. Se ha troncato il quinto dito, si compone con due soldi.
75. Per tutte queste piaghe o ferite sopra descritte che siano accadute tra uomini liberi, abbiamo perciò posto una composizione di maggiore entità rispetto ai nostri predecessori, affinché la faida, che è inimicizia, dopo accettata la sopraddetta composizione, sia posposta e non si richieda più oltre.
77. Se qualcuno avrà picchiato un aldio altrui o un servo addetto ai mestieri, se avrà provocato lesioni e sangue, per una ferita dia 1 soldo, per due ferite 2 soldi, per tre ferite 3 soldi, per quattro ferite 4 soldi; se la vittima avrà ricevuto più di quattro ferite, esse non siano contate.
103. Se qualcuno avrà colpito alla testa un servo rusticano altrui in modo da lacerare soltanto il cuoio capelluto, per una ferita paghi 1 soldo, per due ferite 2 soldi, e in più le giornate di lavoro e l'onorario del medico. Se le ferite inferte al capo saranno state più numerose, non si contino. Ma se avrà rotto le ossa, una o più, faccia composizione con 3 soldi. Più di due [ossa rotte], non si contino.
118. Se taglierà via il quinto dito dalla mano, disponga due soldi, eccetto per i lavori e le prestazioni del medico.
119. Riguardo a un piede reciso a un servo contadino. Se qualcuno mozza un piede a un servo contadino altrui, disponga il giusto pagamento medio, lo stesso come sopra.
120. Riguardo alle dita dei piedi. Se qualcuno taglierà via l’alluce dal piede a un servo contadino altrui, disponga due soldi.
121. Se taglierà via il secondo dito dal piede, disponga un soldo.
122. Se taglierà via il terzo dito dal piede, disponga un soldo.
123. Se taglierà via il quarto dito dal piede, disponga mezzo soldo.
124. Se taglierà via il quinto dito dal piede, disponga mezzo soldo.
144. Se un maestro comacino con i suoi consoci avrà accettato, dopo aver definito il patto sulla ricompensa, di restaurare una casa o di sopraelevarla, e sarà accaduto che qualcuno muoia a motivo della stessa costruzione o per la caduta d'una trave o per la caduta d'una pietra, allora non si richieda la composizione del danno al padrone della casa, qualora il maestro comacino in solido con i suoi consoci non faccia composizione dello stesso omicidio o del danno: infatti, poiché questi ha pattuito il suo guadagno, giustamente deve sostenere anche il rischio.
204 A nessuna donna libera vivente secondo il diritto dei longobardi sia lecito dipendere solo da se stessa ma debba rimanere sempre sotto il potere degli uomini o certamente del re e non abbia la facoltà di donare o vendere alcuna cosa fra quelle mobili o immobili senza la volontà di quello
221. Se un servo avrà osato unirsi in matrimonio a una donna o a una fanciulla libera la sua vita sia messa in pericolo e i parenti di colei che avrà acconsentito di unirsi ad un servo abbiano la facoltà di ucciderla o di venderla fuori dal territorio e di disporre come vogliono dei beni di lei: e se i parenti rinunceranno a farlo, allora il gastaldo del re o lo sculdascio la conduca nella curtis del re e la adibisca alla cucina come serva.

387. Se qualcuno, per sbaglio, non volendo, avrà ucciso un uomo libero, ne faccia composizione nella misura della sua stima e non vi sia luogo a faida poiché non vi fu dolo.  

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