COSTITUZIONE APOSTOLICA
ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
PAULUS PP. VI
CIRCA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
E L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE
L'elezione del Romano Pontefice, che, in quanto Successore di San Pietro nella sede di Roma, è Vicario di Cristo in terra, Supremo Pastore e Capo visibile di tutta la Chiesa, fu sempre oggetto di speciali attenzioni, e appunto per sì grave problema furono emanate provvide disposizioni, tali da garantire la legittimità della stessa elezione e la libertà degli elettori. Ed i Sommi Pontefici hanno lungo i secoli considerato loro prerogativa, nonché loro diritto e dovere, quella di determinare nel modo ritenuto migliore l'elezione del Successore, opponendosi alle tendenze che cercavano di sottrarre alla loro esclusiva decisione, mediante mutamenti delle istituzioni ecclesiastiche, la composizione del corpo degli elettori e il modo di esercitare le funzioni del medesimo. Però questa elezione, pur conservando gli originari elementi fondamentali di ogni elezione episcopale, ha subito una graduale evoluzione, determinata dalla costante preoccupazione di impedire in essa indebite ingerenze e garantire la regolarità della procedura. In questa evoluzione storica, vennero ad acquistare una parte principale i tre gradi superiori del Clero romano, costituiti dai Vescovi, Presbiteri e Diaconi denominati Cardinali di Santa Romana Chiesa. Tale loro preminenza nell'elezione papale fu sancita nel celebre Decreto In nomine Dominidi Nicolò II nel Sinodo Romano del 1059 (1). Alessandro III, nel terzo Concilio Lateranense (1179), con la Costituzione Licet de evitanda riservò definitivamente l'elezione al Collegio Cardinalizio, che rappresenta la Chiesa Romana, escludendo ogni altra partecipazione (2). Da allora ogni ulteriore disposizione non ha fatto altro che applicare o adattare questo fondamentale ordinamento elettorale del Romano Pontefice.
Dalla tradizione della Chiesa Romana risulta inoltre che il collegio, cui è affidato il compito di eleggere il Pontefice, è permanente e costituito in modo tale che possa effettivamente agire appena la Sede Apostolica diviene vacante. Poiché è tuttora innegabile la necessità di un corpo elettorale precostituito e non troppo numeroso, che possa essere facilmente e subito convocato, come è apparso talvolta in momenti critici per la Chiesa e per il Papato, si deve escludere che gli elettori del Pontefice possano essere eletti o designati durante la vacanza della Sede Apostolica. Perciò, anche gli ultimi Nostri Predecessori hanno conservato l'antico ordinamento di questa elezione nei suoi elementi fondamentali, e ne hanno salvaguardato l'esercizio; ma, nello stesso tempo, si sono preoccupati di aggiornarlo e di perfezionarlo. Così ha fatto, ad esempio, Pio XII, quando ha chiamato a far parte del Collegio Cardinalizio sempre più numerosi rappresentanti di Chiese del mondo cattolico e di diverse Nazioni, e Giovanni XXIII, quando ne ha aumentato il numero dei componenti ed ha disposto che tutti fossero elevati all'Episcopato (3). Noi stessi, dopo avere, in qualche modo, posto mano a questa materia con alcune disposizioni relative al Sacro Collegio e specialmente con il Motu proprio Ingravescentem aetatem (4), riteniamo di dover procedere alla revisione di alcune norme circa l'elezione del Pontefice, affinché siano conformi alla situazione attuale e corrispondano al bene della Chiesa, riconfermando tuttavia il principio per cui l'elezione del Romano Pontefice, secondo l'antica tradizione, è di competenza della Chiesa di Roma, cioè del Collegio dei Cardinali, che la rappresentano. Pertanto Noi, sull'esempio dei Nostri Predecessori, dopo attento studio e adeguata riflessione e nella pienezza della potestà apostolica, abbiamo stabilito di emanare le norme contenute in questa Costituzione, che vogliamo sostituisca la Costituzione Vacantis Apostolicae Sedis, emanata da Pio XII 1'8 dicembre 1945 (5), e le disposizioni promulgate da Giovanni XXIII col Motu proprio Summi Pontificis electio, del 5 settembre 1962 (6).
Parte Prima
Vacanza della Sede Apostolica
CAP. I
POTERI DEL SACRO COLLEGIO DEI CARDINALI
DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
1. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il governo della Chiesa rimane affidato al Sacro Collegio dei Cardinali per il solo disbrigo degli affari ordinari e di quelli indilazionabili, e per la preparazione di tutto ciò che è necessario all'elezione del nuovo Papa, nei termini e nei limiti indicati da questa Nostra Costituzione.
2. Il Sacro Collegio non ha quindi in tale periodo nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Pontefice, mentre era in vita, le quali dovranno essere riservate tutte ed esclusivamente al futuro Pontefice. Dichiariamo, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione - spettante al Romano Pontefice mentre era in vita - che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non nella misura espressamente consentita in questa Costituzione.
3. Stabiliamo, inoltre, che il Sacro Collegio dei Cardinali nulla possa disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, né tanto meno lasciar cadere qualche cosa di essi, direttamente o indirettamente, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte del Pontefice. Tutti abbiano a cuore la difesa di tali diritti.
4. Parimente, in periodo di Sede Vacante non possono essere in alcun modo corrette o modificate le leggi emanate dai Romani Pontefici, né si può aggiungere qualche cosa o dispensare da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento dell'elezione del Sommo Pontefice. Che se qualcosa fosse fatto o anche solo tentato contro questa disposizione, lo dichiariamo nullo ed invalido con la Nostra Suprema Autorità.
5. Qualora sorgessero dubbi circa il significato delle prescrizioni, contenute in questa Nostra Costituzione, o circa il modo di attuarle, disponiamo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetta al Sacro Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuiamo la facoltà di interpretare i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione del Pontefice, sia sufficiente che la maggioranza di Cardinali presenti convenga sulla stessa opinione.
6. Allo stesso modo, quando vi sia un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Sacro Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.
CAP. II
LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI
7. In periodo di Sede Vacante, fino all'ingresso in Conclave, si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali, e di essi soltanto: una generale, cioè dell'intero Sacro Collegio, e l'altra particolare. Alle Congregazioni generali devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica. Tuttavia, ai Cardinali che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età è concessa la facoltà di prendervi parte o no.
La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun ordine, estratti a sorte fra tutti coloro che hanno il diritto di eleggere il Papa a norma del n. 33 di questa Costituzione. L'ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa del tutto il terzo giorno dopo l'ingresso in Conclave e al loro posto succedono, sempre mediante sorteggio, altri tre ogni tre giorni.
Durante il Conclave, poi, le questioni più importanti, se necessario, sono trattate dall'assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla Congregazione particolare dei Cardinali. Nelle Congregazioni generali e particolari, in periodo di Sede Vacante, i Cardinali indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa.
8. Nelle Congregazioni particolari devono trattarsi solamente le questioni di minore importanza, che si presenteranno giorno per giorno o momento per momento. Ma se sorgessero questioni più gravi e meritevoli di un più profondo esame, devono essere sottoposte alla Congregazione generale. Inoltre, ciò che è stato deciso, risolto o negato in una Congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un'altra; ma il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla Congregazione generale, e con la maggioranza dei voti.
9. Le Congregazioni generali dei Cardinali si terranno nel Palazzo Apostolico Vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi Cardinali. Ad esse presiede il Decano del Sacro Collegio o, in sua assenza, il Sottodecano. Che se uno di essi o ambedue non dovessero entrare in Conclave per aver compiuto gli 80 anni, all'assemblea dei Cardinali elettori che eventualmente vi si svolgesse in base al n. 7, presiederà il Cardinale più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza.
10. Il voto nelle Congregazioni dei Cardinali, quando si tratta di cose di maggiore importanza, non deve essere dato a voce, ma in forma segreta.
11. Le Congregazioni generali che precedono l'ingresso in Conclave, dette perciò «preparatorie», devono tenersi quotidianamente, a cominciare dal giorno che sarà stabilito dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa e dai tre Cardinali primi in ciascun ordine, anche nei giorni in cui si celebrano le esequie del Pontefice. Ciò dovrà farsi per rendere possibile al Cardinale Camerlengo di sentire il parere del Sacro Collegio e dargli le comunicazioni ritenute necessarie o opportune; nonché per permettere ai singoli Cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in casi di dubbio, e di fare delle proposte.
12. Nelle prime Congregazioni generali sarà letta la prima parte di questa Costituzione, quella concernente la «Vacanza della Sede Apostolica» e, alla fine della lettura, tutti i Cardinali presenti presteranno giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto, Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento, sia letto dal Cardinale Decano, secondo la seguente formula:
Noi Cardinali di Santa Romana Chiesa, Vescovi, Preti e Diaconi, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo, tutti e singoli, di osservare esattamente e fedelmente tutte le norme, contenute nella Costituzione Apostolica Romano Pontifici eligendo di Papa Paolo VI, e di mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che sarà trattato o deciso nelle Congregazioni dei Cardinali, sia prima che durante il Conclave, e su qualunque cosa che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice.
Quindi, ciascun Cardinale dirà: Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro. E, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungerà: Cosi Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.
13. In una delle Congregazioni immediatamente successive, i Cardinali dovranno, sulla base di un prestabilito ordine del giorno, prendere le decisioni più urgenti per l'inizio del Conclave, vale a dire: a) stabilire il giorno, l'ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli;
b) predisporre tutto il necessario per le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissare l'inizio di esse;
c) nominare due distinte Commissioni di tre Cardinali ciascuna; la prima designi coloro che entreranno in Conclave per i vari servizi e chi dovrà presiedere ad essi; deliberi accuratamente se sia il caso di ammettere qualche conclavista, a norma del n. 45 di questa Costituzione; e faccia diligenti accertamenti sulla qualità di tutti costoro. L'altra abbia cura dell'allestimento e della chiusura del Conclave, nonché della preparazione delle celle;
d) preventivare ed approvare le spese per il Conclave;
e) leggere, qualora vi fossero, i documenti lasciati dal defunto Pontefice per il Sacro Collegio dei Cardinali;
f) provvedere a fare spezzare l'Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le relative Lettere Apostoliche;
g) distribuire a sorte agli elettori le celle del Conclave, a meno che la malferma salute di qualche elettore non consigli diversamente;
h) stabilire il giorno e l'ora dell'ingresso in Conclave.
CAP. III
CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE VACANTE
14. Secondo la mente della Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, tutti i Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana, e lo stesso Cardinale Segretario di Stato, alla morte del Pontefice cessano dal loro ufficio, ad eccezione del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, del Penitenziere Maggiore e del Vicario Generale per la diocesi di Roma, i quali continuano a svolgere i loro compiti ordinari, sottoponendo al Sacro Collegio dei Cardinali ciò che dovrebbe essere riferito al Sommo Pontefice (7).
15. Qualora alla morte del Pontefice o prima della elezione del Successore siano vacanti l'ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del Penitenziere Maggiore, il Sacro Collegio dovrà, quanto prima, provvedere ad eleggere il Cardinale o, se è il caso, i Cardinali che ne terranno la carica fino all'elezione del Pontefice. In ognuno dei casi citati, l'elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i Cardinali presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai Cerimonieri, e quindi da essi aperte alla presenza del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti, se si tratta di eleggere il Penitenziere Maggiore; oppure, dei suddetti tre Cardinali e del Segretario del Sacro Collegio, se deve essere eletto il Camerlengo. Risulterà eletto e avrà ipso facto tutte le facoltà inerenti alla carica, colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei voti o suffragi. Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'ordine più elevato e, nello stesso ordine, chi è stato annoverato per primo al Sacro Collegio. Fino a quando non sia stato eletto il Camerlengo le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Sacro Collegio, il quale può prendere senza alcun indugio le decisioni, che le circostanze suggeriscono.
16. Se, invece, in periodo di Sede Vacante venisse a mancare il Vicario Generale per la diocesi di Roma, il Vicegerente allora in carica avrà tutte e singole le facoltà, l'autorità e il potere, che competevano al medesimo Vicario per l'esercizio del suo ufficio e che lo stesso Pontefice suole concedere temporaneamente al Vicegerente in occasione della vacanza del Vicariato, finché non abbia nominato il nuovo Vicario. Qualora manchi pure o sia impedito il Vicegerente, il Vescovo Ausiliare, primo per nomina, ne compirà le funzioni.
17. È compito del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, in periodo di Sede Vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Sacro Collegio. Perciò, appena ricevuta dal Prefetto della Casa Pontificia la notizia della morte del Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Cerimonie Pontificie, dei Prelati Chierici della Reverenda Camera Apostolica e del Segretario-Cancelliere della medesima, il quale compilerà l'atto autentico di morte; deve, inoltre, apporre i sigilli all'appartamento privato del medesimo Pontefice; comunicarne la morte al Cardinale Vicario, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con una speciale notificazione; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Sacro Collegio, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa.
18. Il Cardinale Penitenziere Maggiore ed i suoi Officiali, durante la Sede Vacante, potranno svolgere ciò che è stato stabilito dal Nostro Predecessore Pio XI nella Costituzione ApostolicaQuae Divinitus, del 25 marzo 1935 (8).
19. Il Decano del Sacro Collegio, invece, appena il Prefetto della Casa Pontificia lo avrà informato della morte del Pontefice, ha il compito di darne notizia a tutti i Cardinali, convocando costoro per le Congregazioni del Sacro Collegio, e gli aventi diritto per l'ingresso in Conclave a suo tempo. Parimente, egli comunicherà la morte del Pontefice al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede e ai Capi supremi delle rispettive Nazioni.
20. Come prevede la Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, durante la vacanza della Sede Apostolica il Sostituto della Segreteria di Stato o Papale mantiene la direzione dell'Ufficio e ne risponde al Sacro Collegio dei Cardinali (9).
21. Allo stesso modo, durante la Sede Vacante non cessano l'incarico e i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici.
22. Anche l'Elemosiniere di Sua Santità continuerà nell'esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati mentre il Pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del Sacro Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo Pontefice. Sarà compito del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa emanare il relativo mandato.
23. Durante la Sede Vacante, tutto il potere civile del Sommo Pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al Sacro Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della Santa Sede. Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo Pontefice li confermerà.
CAP. IV
FACOLTÀ DELLE SACRE CONGREGAZIONI
E DEI TRIBUNALI DELLA CURIA ROMANA
DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
24. In periodo di Sede Vacante, le Sacre Congregazioni Romane non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, Sede plena, esse non possono trattare e compiere se non facto verbo cum Ss.mo, ovvero Ex Audientia Ss.mi, o vigore specialium et extraordinariarum facultatum, che il Romano Pontefice suole concedere ai loro Prefetti o Segretari.
25. Non cessano, invece, con la morte del Pontefice le facoltà ordinarie proprie di ciascuna Sacra Congregazione; stabiliamo, tuttavia, che le Congregazioni ne facciano uso soltanto per concedere i favori di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro Pontefice; che se non ammettessero dilazione, potranno essere affidate dal Sacro Collegio dei Cardinali al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice (10) e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Pontefice le avrebbe probabilmente affidate. Essi potranno, in tali circostanze, decidere per modum provisionis, fino a quando sarà eletto il Pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.
26. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Sacra Rota, durante la vacanza della Santa Sede, continuano nel disbrigo dei propri affari secondo le leggi loro proprie, osservando però i prescritti del Codice di Diritto Canonico ai canoni 244, § 1, e 1603, § 2.
CAP. V
LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE
27. Dopo la morte del Romano Pontefice, i Cardinali celebreranno le esequie in suffragio della sua anima per nove giorni consecutivi, secondo l'Ordo exsequiarum Summi Pontificis vita functi, il quale al pari dell'Ordo sacrorum rituum Conclavis, fa parte integrante di questa Costituzione.
28. Se la tumulazione avviene nella Basilica Vaticana, il relativo documento autentico è compilato dal Notaio del Capitolo della medesima Basilica. Successivamente, un delegato del Cardinale Camerlengo e un delegato del Prefetto della Casa Pontificia stenderanno separatamente i documenti che facciano fede dell'avvenuta tumulazione; il primo dinanzi alla Reverenda Camera Apostolica, l'altro alla presenza del Prefetto della Casa Pontificia.
29. Se il Romano Pontefice dovesse morire fuori Roma, spetta al Sacro Collegio dei Cardinali disporre tutto il necessario per una degna e decorosa traslazione della salma nella Basilica Vaticana di S. Pietro.
30. A nessuno è lecito riprendere fotografie del Sommo Pontefice nel suo appartamento, sia egli infermo a letto, sia defunto, né registrarne su nastro magnetico le parole per poi riprodurle. Se qualcuno, dopo la morte del Papa, vorrà farne delle fotografie a titolo di documentazione, dovrà chiederlo al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il quale, però, non permetterà che siano eseguite fotografie al Sommo Pontefice se non rivestito degli abiti pontificali
31. Prima e durante il Conclave, nessun ambiente dell'appartamento privato del Sommo Pontefice sia abitato.
32. Se il defunto Sommo Pontefice ha fatto testamento delle sue cose, lettere e documenti privati, ed ha designato un proprio esecutore testamentario, spetta a costui stabilire ed eseguire, secondo il mandato ricevuto dal testatore, ciò che concerne i beni privati e gli scritti del defunto Pontefice. Tale esecutore renderà conto del suo operato unicamente al nuovo Sommo Pontefice.
Parte Seconda
L'elezione del Romano Pontefice
CAP. I
GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE
33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, esclusi, a norma della legge precedentemente pubblicata (11), quelli che al momento dell'ingresso in Conclave hanno già compiuto 1'80° anno di età. Il massimo numero dei Cardinali elettori non deve superare i 120. È assolutamente escluso ogni intervento di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.
34. Qualora il Romano Pontefice morisse durante la celebrazione di un Concilio Generale o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in qualunque altra località del mondo, l'elezione del nuovo Pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai Cardinali elettori sopra indicati e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi. Perciò dichiariamo nulli e invalidi i loro atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare il sistema o il corpo elettorale. Anzi, lo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi, a qualunque punto si trovino, devono ritenersi immediatamente sospesi ipso iure, appena si abbia notizia certa della morte del Pontefice. Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione o sessione, e cessare dal compilare o preparare qualsiasi decreto o canone, sotto pena della loro nullità; né il Concilio o il Sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a quando il nuovo Pontefice canonicamente eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati.
35. Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione, attiva e passiva, del Sommo Pontefice, a causa o col pretesto di qualunque scomunica, sospensione, interdetto o di altro impedimento ecclesiastico; queste censure dovranno ritenersi sospese soltanto agli effetti di tale elezione.
36. Un Cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso e immediatamente il diritto di eleggere il Pontefice, anche se ancora non gli è stato imposto il berretto, né consegnato l'anello proprio dei Cardinali, né ha prestato il consueto giuramento di fedeltà. Non hanno, invece, questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Pontefice, alla dignità cardinalizia. Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Sacro Collegio non può riammettere o riabilitare costoro.
37. Stabiliamo, inoltre, che dopo la morte del Pontefice i Cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lasciamo peraltro al Sacro Collegio dei Cardinali la facoltà di protrarre per alcuni altri giorni l'ingresso in Conclave. Trascorsi però, al massimo, venti giorni, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti ad entrare in Conclave e a procedere all'elezione.
38. Se però dei Cardinali elettori arrivassero le integra, cioè prima che si sia provveduto all'elezione del Pastore della Chiesa, essi saranno ammessi ai lavori di detta elezione al punto in cui questi si trovano.
39. Tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da un altro Cardinale a suo nome, per l'elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, e in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato per l'elezione, a meno che non ne siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Sacro Collegio dei Cardinali.
40. Se, per caso, qualche Cardinale avente diritto al voto non vuole entrare in Conclave o, entratovi, ne esce senza una manifesta ragione di malattia, riconosciuta con giuramento dai medici, e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente all'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente a quella stessa elezione. Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dal Conclave per sopraggiunta infermità, si può procedere all'elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare in Conclave dopo la guarigione o anche prima, deve esservi riammesso. Inoltre, se qualche Cardinale elettore esce dal Conclave per qualche altra causa grave, riconosciuta dalla maggioranza degli elettori, può ritornarvi durante il suo svolgimento.
CAP. II
IL CONCLAVE E COLORO CHE VI PARTECIPANO
41. L'elezione del Sommo Pontefice deve avvenire nel Conclave - allestito di solito nel Palazzo Vaticano o, per cause particolari, in altro luogo - dopo che è stato chiuso. È tolta però la nullità dell'elezione stabilita a questo riguardo da Gregorio XV o da qualsiasi altro Decreto Pontificio.
42. Per Conclave si intendono gli ambienti ben determinati, aventi quasi il carattere di sacro rito, dove, invocato Io Spirito Santo, i Cardinali 34 elettori eleggono il Sommo Pontefice, e dove essi e gli altri Officiali e addetti, nonché gli eventuali conclavisti, dimorano notte e giorno fino all'avvenuta elezione, senza alcun rapporto con persone o cose estranee, secondo le modalità e le norme che seguono.
43. Nel Conclave, oltre i Cardinali elettori, entreranno il Segretario del Sacro Collegio, il quale funge da Segretario del Conclave; il Vicario Generale del Romano Pontefice per la Città del Vaticano, con uno o più aiutanti nell'ufficio di sacrestia, a giudizio del Sacro Collegio; il Maestro delle Cerimonie Pontificie con i Cerimonieri Pontifici, per lo svolgimento delle mansioni loro proprie. Inoltre, è permesso al Cardinale Decano o al Cardinale che ne fa le veci di portare con sé un ecclesiastico che gli faccia da assistente.
44. Saranno, inoltre, presenti alcuni Religiosi sacerdoti, in modo che ci sia la possibilità di confessarsi nelle principali lingue; due medici, uno chirurgo e l'altro generico, con uno o due infermieri; l'architetto del Conclave e due periti tecnici (cfr. nn. 55 e 61), scelti tutti a maggioranza dai Cardinali, su proposta del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti; ad essi va aggiunto un conveniente numero di altre persone addette alle necessità del Conclave, nominate dall'apposita Commissione Cardinalizia, di cui al n. 13 c.
45. Non è permesso ai Cardinali elettori di portare con sé conclavisti o inservienti personali, né chierici né laici. Ciò potrà essere concesso soltanto in casi particolari e in via eccezionale, per grave motivo di infermità. In tal caso dovranno farne esplicita e motivata domanda al Cardinale Camerlengo, che la sottoporrà all'esame dell'apposita Commissione Cardinalizia, cui spetterà di decidere in merito e, in caso di favorevole accoglimento, di accertarsi con la massima diligenza circa le qualità delle persone proposte per tale ufficio.
46. Tutti gli Officiali e gli altri addetti al Conclave, sia ecclesiastici che laici, come pure gli eventuali conclavisti, dovranno, sotto la responsabilità del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, prestare giuramento in latino o in altra lingua, dopo che ciascuno di essi avrà compreso la portata di tale giuramento e il senso della formula. Perciò, un giorno o due prima dell'ingresso in Conclave, essi giureranno davanti al Segretario del Conclave e al Maestro delle Cerimonie Pontificie, a ciò delegati dallo stesso Camerlengo - davanti al quale, a loro volta, anche questi avranno prima prestato giuramento (*) - usando la seguente formula, tradotta secondo l'opportunità in varie lingue:
Io, N. N., prometto e giuro che osserverò inviolabile segreto su tutte e singole quelle cose che, circa l'elezione del nuovo Pontefice, siano state trattate e definite nelle Congregazioni dei Cardinali, come pure su quanto avvenga nel Conclave o nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente gli scrutini, e su ogni altra cosa che in qualunque modo venissi a sapere. Non violerò in alcun modo questo segreto, né direttamente, né indirettamente, né con segni, né con parole, né con scritti, o in altra qualsiasi maniera. Inoltre, prometto e giuro di non usare nel Conclave qualunque tipo di strumenti trasmittenti o riceventi, e di non usare neppure macchine destinate, in qualunque modo, alla ripresa di immagini; e ciò sotto pena di scomunica «latae sententiae», riservata « specialissimo modo» alla Sede Apostolica, qualora io abbia violato la suddetta norma. Manterrò coscienziosamente e scrupolosamente questo segreto anche dopo avvenuta l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non me ne sia stata concessa dal medesimo Pontefice una speciale facoltà o una esplicita autorizzazione. Parimente, prometto e giuro che non presterò mai aiuto o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento, con cui le autorità civili di qualsiasi ordine e grado, o qualunque gruppo umano o persone singole volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice. Cosi Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.
47. Gli Officiali e tutti gli altri addetti laici, che dovessero uscire dal Conclave unicamente per manifesta e rilevante malattia, riconosciuta sotto giuramento dai medici, e col consenso dato eorum onerata conscientia dal Cardinale Camerlengo e dai tre Cardinali Assistenti, per nessun motivo potranno farvi ritorno; ma, se sarà necessario, al momento stesso in cui i malati escono, altri potranno entrare al loro posto, purché siano legittimamente approvati ed accettati, ed abbiano fatto giuramento.
48. Qualora un Cardinale elettore, che ha portato con sé un conclavista, morisse in Conclave, il suo conclavista dovrà uscire immediatamente e non potrà essere assunto al servizio di un altro Cardinale elettore durante lo stesso Conclave.
CAP. III
INGRESSO IN CONCLAVE
49. Compiute, secondo le prescrizioni, le esequie del defunto Pontefice e allestito nel. frattempo il Conclave, i Cardinali elettori, nel giorno stabilito, si riuniranno nella Basilica di S. Pietro o, secondo l'opportunità, in altro luogo, dove si svolgeranno le cerimonie, stabilite dall'Ordo sacrorum rituum Conclavis. Subito dopo la celebrazione della S. Messa al mattino o, se sembrerà più opportuno, nel pomeriggio dello stesso giorno, avrà luogo l'ingresso in Conclave.
Giunti in Cappella, si recita la preghiera conveniente; intimato l'extra omnes dalla Cappella, viene letta la seconda parte di questa Costituzione, quella concernente «L'elezione del Romano Pontefice», e quindi tutti i Cardinali elettori emettono un giuramento secondo la seguente formula, che viene letta ad alta voce dal Decano o dal Cardinale primo per ordine e anzianità:
Noi tutti e singoli Cardinali elettori presentì in questo Conclave, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo dì osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione Apostolica del Sommo Pontefice Paolo VI, Romano Pontifici eligendo, emanata in data 1° ottobre 1975. Parimente, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, non cesserà di affermare, difendere e, se sarà necessario, rivendicare integralmente e strenuamente ì diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, anche con i nostri eventuali conclavisti, il segreto su tutto ciò, che in ogni modo riguarda l'elezione del Romano Pontefice e su ciò, che avviene in Conclave o nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto, sia durante il Conclave, sia anche dopo l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non ce ne sia stata concessa una speciale facoltà o una esplicita autorizzazione dallo stesso futuro Pontefice. Parimente, di non ricevere in nessuna maniera, da qualunque autorità civile, sotto qualsiasi pretesto, l'incarico di proporre il «veto» o «esclusiva», anche sotto forma di semplice desiderio, e di non manifestare questo «veto», in qualunque modo da noi conosciuto; di non prestare mai aiuto o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice.
Quindi, i singoli Cardinali elettori dicano: Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro e, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungano: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.
Successivamente, il Cardinale Decano, o il Cardinale primo per ordine ed anzianità, rivolge ai presenti un breve discorso, esortandoli con parole adatte a compiere l'elezione nel modo prescritto e con retta intenzione, avendo dinanzi agli occhi solamente il bene della Chiesa universale.
50. Compiuti tutti questi atti, il Prefetto della Casa Pontificia, il Delegato Speciale della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano ed il Comandante della Guardia Svizzera, ai quali, in forza di questa Costituzione, è affidata la custodia del Conclave, presteranno giuramento secondo la formula prescritta (*), davanti al Cardinale Decano o al primo dei Cardinali e alla presenza di tutti i Cardinali elettori. Lo stesso faranno i Prelati Chierici della Reverenda Camera Apostolica, i Protonotari apostolici de numero participantium e gli Uditori della Sacra Romana Rota, ai quali è affidata la custodia e la vigilanza di ciò che entra ed esce dal Conclave. Tutti costoro saranno coadiuvati dai Cerimonieri Pontifici.
51. Quindi, tutti i Cardinali elettori si recano nelle celle loro assegnate, eccetto il Camerlengo e i tre Cardinali Assistenti, i quali rimangono nella Cappella per procedere alla chiusura del Conclave. Frattanto, tutti gli Officiali del Conclave e gli altri addetti, se non l'hanno già fatto, dovranno emettere quanto prima il giuramento sopra prescritto, dinanzi al Segretario del Conclave ed al Maestro delle Cerimonie Pontificie, a ciò delegati dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa.
52. Finalmente, dopo che per ordine del Cardinale Decano o del primo dei Cardinali sarà stato dato un opportuno segnale, il Camerlengo e i tre Cardinali Assistenti, insieme con il Maestro delle Cerimonie Pontificie, con gli altri Cerimonieri, con l'Architetto del Conclave e con i due periti tecnici, perlustreranno accuratamente i vari luoghi del Conclave, affinché non rimanga dentro nessun estraneo. Perciò, passeranno in rassegna anche gli addetti al Conclave, compresi gli eventuali conclavisti dei Cardinali elettori, affinché nessun estraneo al Conclave si introduca fra di essi. Per tale verifica tutti costoro saranno riuniti in Cappella, dove si farà l'appello nominale.
53. Mentre viene chiuso dall'interno, il Conclave deve essere chiuso anche dall'esterno, dopo attenta indagine, dal Prefetto della Casa Pontificia, dal Delegato Speciale della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano e dal Comandante della Guardia Svizzera, alla presenza del Decano dei Prelati Chierici della Reverenda Camera Apostolica, insieme con il Segretario Cancelliere, deputato dal Camerlengo, con i Cerimonieri e con gli Architetti. Le chiavi saranno, quindi, consegnate al medesimo Delegato Speciale della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano.
54. Dell'avvenuta chiusura interna ed esterna si facciano due distinti documenti: il primo, redatto dal Maestro delle Cerimonie Pontificie, deve essere firmato dal Segretario del Conclave e dallo stesso Maestro delle Cerimonie in funzione di Notaio, alla presenza di due Cerimonieri in qualità di testimoni; l'altro deve essere compilato da uno dei Prelati Chierici della Reverenda Camera Apostolica, su incarico del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presso l'ufficio del Delegato Speciale della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano, con la firma del Prefetto della Casa Pontificia, dello stesso Delegato Speciale e del Comandante della Guardia Svizzera.
CAP. IV
OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE AVVIENE IN CONCLAVE
55. Il Cardinale Camerlengo e i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono tenuti a vigilare attentamente, visitando spesso, personalmente o per mezzo di altri, i vari luoghi, affinché non sia violata in nessun modo la clausura del Conclave. In tale visita siano sempre presenti anche due periti tecnici che, usando, se necessario, le opportune apparecchiature moderne, indaghino circa l'eventuale presenza degli strumenti, di cui al n. 61. Qualora si venisse a trovare qualcosa del genere, i responsabili siano espulsi dal Conclave e colpiti da gravi pene a giudizio del futuro Pontefice.
56. Dopo la chiusura del Conclave, nessuno può essere ammesso a parlare con i Cardinali elettori o con le altre persone aventi parte al Conclave, se non alla presenza dei Prelati, cui è affidata la custodia dello stesso, e a voce alta ed in lingua comprensibile. Che se, per caso, qualcuno entrerà in Conclave di nascosto, sia ipso facto privato di ogni onore, grado, ufficio e beneficio ecclesiastico oppure, secondo la condizione della persona: sia sottoposto a pene adeguate.
57. Stabiliamo, parimente, che non si possano mandare lettere o scritti di qualunque genere, anche stampati, a coloro che sono in Conclave, non esclusi i Cardinali elettori, e, specialmente, dal Conclave a coloro che sono fuori, se prima tutti e singoli tali scritti non siano stati esaminati dal Segretario del Conclave, con i Prelati delegati alla custodia del Conclave. Tuttavia, da questa regola va esente lo scambio di lettere, che sarà libero e senza intralci, fra il Tribunale della Sacra Penitenzieria Apostolica ed il Cardinale Penitenziere Maggiore residente in Conclave; perciò tali lettere, munite del timbro del suddetto Ufficio, non saranno soggette ad alcun esame e ispezione. Inoltre proibiamo espressamente di inviare stampa quotidiana o periodica in Conclave o fuori del Conclave.
58. Gli addetti al Conclave sono obbligati ad evitare attentamente tutto ciò che, in qualunque modo, potrebbe violare direttamente o indirettamente il segreto, come parole, scritti, segni o qualsiasi altra cosa, sotto pena di scomunica latae sententiae, riservata alla Sede Apostolica.
59. In particolare, proibiamo ai Cardinali elettori di rivelare ai loro eventuali inservienti o a qualunque altra persona notizie che direttamente o indirettamente riguardano le votazioni, come pure ciò che è stato trattato o deciso circa l'elezione del Pontefice nelle Congregazioni dei Cardinali, sia prima che durante il Conclave.
60. Ordiniamo, inoltre, ai Cardinali elettori, graviter onerata ipsorum conscientia, di conservare il segreto su queste cose anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice. Questo comando vogliamo sia esteso a tutti gli altri partecipanti al Conclave, i quali, per caso, in buona o mala fede, siano venuti a conoscenza di ciò che è stato in esso compiuto.
61. Infine, perché i Cardinali elettori possano tutelarsi dall'altrui indiscrezione e da eventuali insidie, che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione, proibiamo assolutamente che, per qualunque pretesto, siano introdotti in Conclave o, se ci fossero, siano usati strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci ed immagini.
CAP. V
LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE
62. La mattina seguente alla chiusura del Conclave, dopo il segnale, i Cardinali elettori non impediti da infermità si riuniscono nella Cappella designata, ove concelebrano la Santa Messa o vi assistono. Terminata la celebrazione e invocato lo Spirito Santo, si procede immediatamente alla elezione,, la quale deve essere fatta soltanto in uno dei tre modi o forme, qui sotto descritti; altrimenti deve ritenersi invalida e nulla, fermo restando quanto è stabilito nel n. 76.
63. Il primo modo, che si può chiamare per acclamazione o per ispirazione, si ha quando i Cardinali elettori, come ispirati dallo Spirito Santo, liberamente e spontaneamente proclamano uno, all'unanimità e a viva voce, Sommo Pontefice. Questa forma di elezione, però, può essere usata soltanto in Conclave e dopo la sua chiusura, e deve esser fatta mediante la parola eligo, pronunciata in modo intelligibile o espressa per iscritto, se qualcuno non può proferirla. Si richiede, inoltre, che tale forma di elezione sia accettata unanimemente da tutti e singoli i Cardinali elettori presenti in Conclave, compresi gli infermi che fossero degenti nelle loro celle, senza il dissenso di alcuno e con la precauzione, altresì, che non ci sia stata in precedenza nessuna speciale trattativa sul nome della persona da eleggere. Così, ad esempio, se qualcuno dei Cardinali elettori, spontaneamente e senza precedenti e speciali trattative, dicesse: Eminentissimi Padri, attesa la singolare virtù e probità del Reverendissimo N. N., lo giudico degno di essere eletto Romano Pontefice e fin d'ora lo eleggo Papa, e tutti gli altri Padri, nessuno escluso, accedessero al suo parere, ripetendo in modo intelligibile la parola eligo o, nell'impossibilità, esprimendola per iscritto, la persona, unanimemente così indicata senza precedente trattativa, sarebbe il Papa canonicamente eletto secondo questa forma di elezione.
64. Il secondo modo è quello che si chiama per compromesso, quando cioè, in certe circostanze particolari, i Cardinali elettori affidano ad un gruppo di loro il potere di eleggere, al posto di tutti, il Pastore della Chiesa Cattolica. Anche in questo caso, tutti e singoli i Cardinali elettori presenti nel Conclave già chiuso, decisi - nessuno dissenziente - a procedere per compromesso, affidano l'elezione ad alcuni Padri, che siano in numero dispari, da un minimo di nove a un massimo di quindici, sottoscrivendo, ad esempio, la seguente formula: Nel nome del Signore. Amen. Nell'anno... mese... giorno . . . . noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questo Conclave (seguono i nomi di ciascun Cardinale elettore) abbiamo deciso e decidiamo di procedere all'elezione per compromesso; e pertanto concordemente, unanimemente, senza alcun dissenso, eleggiamo compromissari gli Em.mi Padri . . . . ai quali attribuiamo la piena facoltà e potestà di provvedere la Santa Romana Chiesa del suo Pastore, sotto questa forma, vale a dire . . . E qui bisogna che i Cardinali elettori, i quali fanno il compromesso, indichino chiaramente il modo e la forma, secondo cui i compromissari debbano procedere all'elezione e che cosa si richieda affinché essa sia valida, come ad esempio se debbano prima proporre all'intero corpo elettorale la persona che intendono eleggere, o se debbano compiere direttamente l'elezione; se tutti i compromissari debbano convenire sulla stessa persona o se sia sufficiente che si trovino d'accordo i due terzi; se debbano nominare soltanto uno del corpo elettorale o anche qualcuno al di fuori di esso, ecc. Occorrerà, inoltre, precisare per quanto tempo i Cardinali elettori intendano lasciare ai compromissari la potestà di eleggere; quindi si aggiungeranno le seguenti parole o altre simili: E noi pro mettiamo di ritenere Sommo Pontefice colui che i compromissari avranno giudicato di eleggere secondo la forma predetta.
Ricevuto tale mandato con le dette prescrizioni, i compromissari si recano in un luogo separato e chiuso, premettendo chiaramente, per essere più liberi nel parlare, che non intendono dare il loro consenso per mezzo di qualunque pronunciamento a parole se non lo pongono espressamente anche in iscritto. Dopo che i compromissari avranno proceduto all'elezione secondo la forma loro prescritta, ed essa sarà stata promulgata in Conclave, colui, che è stato così eletto, è canonicamente e veramente Papa.
65. Il terzo e ordinario modo di eleggere il Romano Pontefice è quello per scrutinio. A questo riguardo confermiamo in pieno la legge anticamente sancita e da allora osservata scrupolosamente, la quale stabilisce che per la valida elezione del Sommo Pontefice sono necessari due terzi dei voti. Parimente, vogliamo mantenere in vigore la norma, stabilita dal Nostro Predecessore Pio XII, la quale prescrive che ai due terzi dei voti deve aggiungersi sempre un altro suffragio (12).
66. L'elezione per scrutinio si svolge in tre fasi, la prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende: 1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri, i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore; 2) l'estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità Infirmarii, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall'ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni; 3) la compilazione delle schede, che deve essere fatta segretamente da ciascun Cardinale elettore, il quale scriverà, con grafia quanto più possibile non riconoscibile, il nome di chi elegge, evitando di scrivere più nomi, poiché il voto sarebbe nullo; 4) la piegatura delle schede, che va fatta al centro di ciascuna scheda, in modo che essa si riduca alla larghezza di circa un pollice.
67. Per questa fase dell'elezione per scrutinio, occorre tenere presenti le seguenti disposizioni: a) la scheda deve avere la forma rettangolare, e recare scritte nella metà superiore, possibilmente a stampa, le parole: Eligo in Summum Pontificem, mentre nella metà inferiore si dovrà lasciare il posto per scrivere il nome dell'eletto; pertanto, la scheda è fatta in modo che possa essere piegata in due; b) se nell'estrazione degli Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengono estratti i nomi di altri non impediti. I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da Revisori; c) durante le votazioni, i Cardinali elettori dovranno rimanere in Cappella soli e perciò, subito dopo la distribuzione delle schede e prima che gli elettori incomincino a scrivere, il Segretario del Conclave, il Maestro delle Cerimonie Pontificie e i Cerimonieri devono uscire dall'aula e, dopo la loro uscita, l'ultimo Cardinale Diacono chiuda la porta, aprendola e richiudendola tutte le volte che sarà necessario, come ad esempio quando gli Infirmarii escono per raccogliere i voti degli infermi e fanno ritorno in Cappella.
68. La seconda fase, detta scrutinio vero e proprio, comprende: 1) la deposizione delle schede nell'apposito recipiente; 2) il mescolamento ed il conteggio delle stesse; 3) lo spoglio dei voti. Ciascun Cardinale elettore, in ordine di precedenza, dopo aver scritto e piegato la scheda, tenendola sollevata in modo che sia visibile, la porta all'altare, presso il quale stanno gli Scrutatori e sul quale è posto un recipiente coperto da un piatto per raccogliere le schede. Giunto colà, il Cardinale elettore genuflette, prega alquanto e, alzatosi, pronuncia ad alta voce la seguente formula di giuramento: Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto. Depone, quindi, la scheda nel piatto e con questo la introduce nel recipiente. Eseguito ciò, fa inchino all'altare e torna al suo posto.
Se qualcuno dei Cardinali elettori presenti in Cappella non può recarsi all'altare perché infermo, l'ultimo degli Scrutatori gli si avvicina ed egli, premesso il suddetto giuramento, consegna la scheda piegata allo stesso Scrutatore, il quale la porta ben visibile all'altare e, senza l'orazione e il giuramento, la depone sul piatto e con questo la introduce nel recipiente.
69. Se vi sono dei Cardinali elettori infermi rimasti nelle loro celle, i tre Infirmarii si recano da essi con una cassetta, che abbia nella parte superiore un foro, per cui possa esservi inserita una scheda piegata. Gli Scrutatori, prima di consegnare tale cassetta agli Infirmarii, l'aprano pubblicamente, in modo che gli altri elettori possano costatare che è vuota, quindi la chiudano e depongano la chiave sull'altare. Successivamente, gli Infirmarii, con la cassetta chiusa ed un congruo numero di schede su un piccolo vassoio, si recano da ciascun infermo il quale, presa una scheda, vota segretamente, la piega e, premesso il suddetto giuramento, la introduce nella cassetta attraverso il foro. Se qualche infermo non è in grado di scrivere, uno dei tre Infirmarii o un altro Cardinale elettore, scelto dall'infermo, dopo aver prestato giuramento nelle mani degli stessi Infirmarii circa il mantenimento del segreto, esegue le suddette operazioni. Dopo di ciò, gli Infirmarii riportano la cassetta in Cappella, e gli Scrutatori, apertala, contino le schede che vi si trovano e, accertato che il loro numero corrisponde a quello degli infermi, le pongano una ad una sul piatto e con questo le introducano tutte insieme nel recipiente. Per non protrarre troppo a lungo le operazioni di voto, gli Infirmarii potranno compilare e deporre le proprie schede nel recipiente subito dopo il primo dei Cardinali, e recarsi, quindi, a raccogliere il voto degli infermi nel modo sopra indicato, mentre gli altri elettori depongono la loro scheda.
70. Dopo che tutti i Cardinali avranno deposto la loro scheda nel recipiente, il primo Scrutatore l'agita più volte per mescolare le schede e, subito dopo, l'ultimo Scrutatore procede al conteggio di esse, prendendole in maniera visibile una ad una dal recipiente e riponendole in un altro recipiente vuoto, già preparato a tale scopo. Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, bisogna bruciarle tutte e procedere subito ad una seconda votazione; se invece corrisponde al numero degli elettori, segue lo spoglio delle schede, che avviene nel seguente modo:
71. Gli Scrutatori siedono ad un tavolo posto davanti all'altare: il primo di essi prende una scheda, l'apre, osserva il nome dell'eletto, e la passa al secondo Scrutatore che, accertato a sua volta il nome dell'eletto, la passa al terzo, il quale la legge a voce alta e intelligibile, in modo che tutti gli elettori presenti possano segnare il voto su un apposito foglio. Egli stesso annota il nome letto nella scheda. Qualora nello spoglio dei voti gli Scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione.
Concluso lo spoglio delle schede, gli Scrutatori fanno la somma dei voti ottenuti dai vari nomi, e li annotano su un foglio a parte. L'ultimo degli Scrutatori, man mano che legge le schede, le perfora con un ago nel punto in cui si trova la parola Eligo, e le inserisce in un filo, affinché possano essere più sicuramente conservate. Al termine della lettura dei nomi, i capi del filo vengono legati con un nodo, e le schede così unite vengono poste in un recipiente vuoto o ad un lato della mensa.
72. Segue quindi la terza ed ultima fase, detta anche post-scrutinio, che comprende: 1) il conteggio dei voti; 2) il loro controllo; 3) il bruciamento delle schede.
Gli Scrutatori fanno la somma di tutti i voti, che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi più uno, il Papa, in quella votazione, non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto due terzi dei voti più uno, si ha l'elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.
In ambedue i casi, abbia cioè avuto luogo o no l'elezione, i Revisori devono procedere al controllo sia delle schede sia delle annotazioni dei voti fatte dagli Scrutatori, per accertare che questi abbiano eseguito esattamente e fedelmente il loro compito.
Subito dopo la revisione, prima che i Cardinali elettori lascino l'Aula, tutte le schede siano bruciate dagli Scrutatori, con l'aiuto del Segretario del Conclave e dei Cerimonieri, chiamati nel frattempo dall'ultimo Cardinale Diacono. Se però si dovesse procedere immediatamente ad una seconda votazione, le schede della prima votazione saranno bruciate soltanto alla fine, insieme con quelle della seconda votazione.
73. Ordiniamo a tutti e singoli i Cardinali elettori che, al fine di conservare con maggiore sicurezza il segreto, consegnino al Cardinale Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati insieme con le schede.
Stabiliamo, inoltre, che alla fine del Conclave il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa stenda una relazione, da approvarsi anche dai tre Cardinali Assistenti, nella quale dichiari l'esito delle votazioni di ciascuna sessione. Questa relazione, da conservarsi in archivio, dovrà essere chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l'avrà permesso esplicitamente.
74. Confermando le disposizioni dei Nostri Predecessori, S. Pio X (13) e Pio XII,(14) prescriviamo che, sia al mattino, sia nel pomeriggio, subito dopo una votazione in cui non abbia avuto luogo l'elezione, i Cardinali elettori procedano immediatamente ad una seconda, in cui diano nuovamente il loro voto, senza computare i voti dati nel precedente scrutinio. In questo secondo scrutinio devono essere osservate tutte le modulità del primo, con la differenza che gli elettori non sono tenuti ad emettere un nuovo giuramento, né ad eleggere nuovi Scrutatori, Infirmarii e Revisori, valendo a tale scopo anche per il secondo scrutinio ciò che è stato fatto nel primo, senza alcuna ripetizione.
75. Tutto ciò che è stato sopra stabilito circa lo svolgimento delle votazioni, deve essere diligentemente osservato dai Cardinali elettori in tutti gli scrutini, che si dovranno fare ogni giorno, al mattino e nel pomeriggio, dopo la celebrazione delle sacre funzioni o preghiere, stabilite nel menzionato Ordo sacrorum rituum Conclavis.
76. Nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta (cfr. nn. 65 SS.), questi vengono sospesi al massimo per un giorno per una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'ordine dei Preti. Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non s'è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'ordine dei Vescovi, A questo punto il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa consulterà gli elettori circa il modo di procedere. Non dovrà essere abbandonato il criterio di esigere, per una votazione efficace, i due terzi dei voti più uno; salvo che tutti i Cardinali elettori, all'unanimità, cioè nessuno eccettuato, si pronuncino per un diverso criterio, che può consistere nelcompromesso (cfr. n. 64) o nella maggioranza assoluta dei voti, più uno, o nel ballottaggio fra i due, che nello scrutinio immediatamente precedente hanno riportato il maggior numero di suffragi.
77. Qualora l'elezione fosse fatta in modo diverso dai sopra descritti (cfr. nn. 63 SS.), o senza le condizioni stabilite per ciascuno di essi, è per ciò stesso nulla e invalida (cfr. n. 62), senza bisogno di alcuna dichiarazione, e non dà alcun diritto a colui che fosse stato eletto in tal modo.
78. Stabiliamo che le disposizioni, concernenti tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice.
CAP. VI
CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE
NELL'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE
79. Anche Noi. come i Nostri Predecessori, riproviamo e condanniamo il detestabile crimine della simonia nell'elezione del Romano Pontefice, e infliggiamo la scomunica latae sententiae a tutti coloro che se ne rendessero colpevoli; ma, in pari tempo, confermiamo la disposizione del Nostro Predecessore San Pio X, con la quale è stata tolta la nullità dell'elezione simoniaca stabilita da Giulio II o da qualunque altro Decreto Pontificio, affinché per tale motivo non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice (15).
80. Confermando pure le prescrizioni dei Nostri Predecessori, proibiamo a chiunque, anche se insignito della dignità cardinalizia, di trattare, mentre il Pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l'elezione del suo Successore, di promettere voti, o di prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.
81. Allo stesso modo, vogliamo ribadire ciò che fu sancito dai Nostri Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibiamo a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Conclave e a tutti gli altri aventi parte al Conclave, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di proporre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero corpo elettorale riunito insieme, sia a singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima che durante il Conclave. Tale proibizione intendiamo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice.
82. I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse o altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decretiamo che sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d'ora infliggiamo la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendiamo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l'elezione.
83. Parimente, vietiamo ai Cardinali di fare, prima dell'elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al Pontificato. Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiariamo nulle e invalide.
84. Con la stessa insistenza dei Nostri Predecessori, esortiamo vivamente i Cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell'eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dal rispetto verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca della popolarità. Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio e il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale.
85. Durante la celebrazione del Conclave la Chiesa è unita in modo del tutto particolare con i sacri Pastori e specialmente con i Cardinali elettori del Sommo Pontefice, e implora da Dio il nuovo Capo come un dono della sua bontà e provvidenza. Infatti, sull'esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli Apostoli (16), la Chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, deve «perseverare unanimemente nell'orazione»; così l'elezione del nuovo Pontefice non sarà un fatto isolato dal Popolo di Dio e riguardante il solo collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un'azione di tutta la Chiesa. Pertanto, stabiliamo che in tutte le città e negli altri luoghi, almeno nei più importanti, dopo la notizia della morte del Papa e dopo la celebrazione di solenni esequie per lui, si elevino umili e insistenti preghiere al Signore, affinché illumini l'animo degli èlettori e li renda così concordi nel loro compito, che si ottenga una sollecita, unanime e fruttuosa elezione, come esige la salute delle anime ed il bene di tutto il mondo cattolico.
86. Preghiamo, poi, colui che sarà eletto di non sottrarsi all'ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina. Dio, infatti, nell'imporgli l'onere, lo sostiene con la sua mano, affinché egli non sia impari a portarlo; nel conferirgli il gravoso incarico, gli dà anche l'aiuto per compierlo, e, nel donargli la dignità, gli concede la forza, affinché egli non venga meno sotto il peso dell'ufficio.
CAP. VII
ACCETTAZIONE , PROCLAMAZIONE E INCORONAZIONE
DEL NUOVO PONTEFICE
87. Avvenuta canonicamente l'elezione, l'ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell'aula del Conclave il Segretario del medesimo, il Maestro delle Cerimonie e i Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il collegio degli elettori chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?E, appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora, il Maestro delle Cerimonie Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa l'accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.
88. Dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla. Se, invece, l'eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato Vescovo.
89. Eseguite frattanto le altre formalità, previste dall'Ordo sacrorum rituum Conclavis, i Cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al neo eletto Sommo Pontefice. Successivamente si rendono grazie a Dio, e quindi il primo dei Cardinali Diaconi annuncia al popolo in attesa il nuovo Pontefice, il quale, subito dopo, imparte 1'Apostolica Benedizione Urbi et Orbi.
Se l'eletto è privo del carattere episcopale, l'ossequio e l'obbedienza gli vengono prestati, e l'annuncio al popolo viene dato soltanto dopo la sua ordinazione episcopale.
90. Se l'eletto risiede fuori del Conclave, devono osservarsi le norme contenute nel menzionatoOrdo sacrorum rituum Conclavis.
L'ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, di cui ai nn. 88 e 89, viene fatta, secondo l'usanza della Chiesa, dal Decano del Sacro Collegio dei Cardinali o, in sua assenza, dal Sotto-Decano o, qualora questi ne sia impedito, dal più anziano dei Cardinali Vescovi.
91. Stabiliamo che il Conclave, per quanto riguarda gli effetti canonici di cui al n. 56, abbia fine subito dopo che è stato eletto il nuovo Sommo Pontefice ed egli abbia dato l'assenso alla sua elezione; e, se non è Vescovo, dopo la sua ordinazione episcopale (cfr. nn. 88 e 89). Perciò stabiliamo che fin da quel momento possano accedere al Sommo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato o Papale, il Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare col Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie.
92. Infine il Pontefice sarà incoronato dal Cardinale Protodiacono e, entro un tempo conveniente, prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, secondo il rito prescritto.
Pertanto, dopo attenta e matura riflessione, stabiliamo e prescriviamo queste norme e dichiarando abrogati, come è stato sopra previsto, le Costituzioni Apostoliche e gli Ordinamenti emanati a questo riguardo dai Romani Pontefici, vogliamo che questa Nostra Costituzione abbia piena efficacia ora e in futuro, in modo che quanto in essa è stato esposto e stabilito sia esattamente osservato da tutti gli interessati ed ottenga, quindi, il suo adempimento, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione. Se poi, consapevolmente o inconsapevolmente, si agirà in maniera diversa da come abbiamo prescritto, dichiariamo che ciò sarà del tutto privo di valore.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 1° del mese di ottobre 1975, anno tredicesimo del Nostro Pontificato.
PAULUS PP. VI
(1) Cfr. GRATIANI Decr., Dist. 23, c. 1
(2) Cfr. MANSI, Conciliorum amplissima collectio, t. XXII, 217-218
(3) Cfr. Cum gravissima: AAS 54, 1962, pp. 256-258
(4) Cfr. AAS 62, 1970, pp. 810-813
(5) Cfr. Ibid. 38, 1946, pp. 65-99
(6) Cfr. Ibid. 5 4 , 1962 , pp. 612-640
(7) Cfr. Regimini Ecclesiae Univevsae, Proemium et n. 2, § 5: AAS 59, 1967, pp. 889 et 891
(8) Cfr. Quae Divinitus, 12: AAS 27, 1935, pp. 112 s.
(9) Cfr. Regimini Ecclesiae Universae, 19, § 2: AAS 59, 1967, p. 895
(10) Cfr. Ibid., Proemium: AAS 59, 1967, p. 889
(11) Cfr. Ingravescentem Aetatem, II, 2: AAS 62, 1970, p. 811
* Formula di giuramento da prestarsi dal Segretario del Conclave e dal Maestro delle Cerimonie Pontificie: Io N. N., toccando i Santi Evangeli, prometto e giuro che sarò fedele a tutte e singole le disposizioni del Sacro Collegio dei Cardinali e che compirò diligentemente e scrupolosamente il mio ufficio. Parimente, prometto e giuro che osserverò inviolabile segreto su tutte e singole . . . (segue il testo della formula di giuramento degli Officiali del Conclave, sopra riportata).
* Formula di giuramento: Io N. N. prometto e giuro di compiere diligentemente e scrupolosamente il mio ufficio, secondo le norme stabilite dai Sommi Pontefici e le disposizioni date dal Sacro Collegio dei Cardinali. Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.
(12) Cfr. Vacantis Apostolicae Sedis, 68: AAS 38, 1946, p. 87
(13) Cfr. Vacante Sede Apostolica, 76: Pii X Pontificis Maximi Acta, III, pp. 280-281
(14) Cfr. Vacantis Apostolicae Sedis, 88: AAS 38, 1946, p.93
(15) Cfr. Vacante Sede Apostolica, 79: Pii X Pontificis Maximi Atta, III, p. 282
(16) Cfr. Act. 1, 14.