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martedì 9 settembre 2014

ATTO DI SUPREMAZIA DI ENRICO VIII ANNO 1534


Con l'Atto di Supremazia si sancì la nascita della Chiesa Anglicana, una chiesa inglese con a capo il Sovrano riconoscendo ad Enrico VIII e a tutti i suoi successori il titolo di Supremo Capo della Chiesa inglese fregiandosi di tutte le insegne, onori e privilegi di vario genere.

Quantunque la Maestà del Re sia e debba essere giustamente e legittimamente capo supremo della Chiesa d'Inghilterra e tale sia riconosciuta dal clero del suo regno nelle convocazioni, tuttavia ad affermazione e conferma di ciò e per l'accrescimento della virtù della religione di Cristo in questo regno d'Inghilterra, ed al fine di reprimere ed estirpare tutti gli errori, eresie ed altri eccessi ed abusi consumati nello stesso, sia decretato per l'autorità di questo attuale Parlamento che il Re, nostro sovrano, i suoi eredi e successori re di questo regno, siano accolti, accettati e considerati come unico capo supremo in terra della Chiesa d'Inghilterra detta "Anglicana Ecclesia" e che detengano e godano la corona imperiale a questo regno annessa ed unita, e del suo titolo ed appannaggio, come di tutti gli onori, dignità, prerogative, giurisdizioni, privilegi, facoltà, immunità, utili e beni propri pertinenti alla detta dignità di capo supremo della suddetta Chiesa: e che il suddetto nostro sovrano e signore, i suoi eredi e successori re di questo regno abbiano pieno potere ed autorità di tempo in tempo, di castigare, reprimere, riformare, correggere, regolare, contenere ed emendare tutti quegli errori, eresie, abusi, offese, spregi ed eccessi di qualunque genere siano, che in qualunque modo per spirituale autorità o giurisdizione debbano o possano essere legalmente riformati, repressi, regolati, riparati, corretti, contenuti o emendati, a gloria di Dio Onnipotente e per l'accrescimento della virtù nella religione di Cristo in primo luogo, e per la conservazione della pace, unione e tranquillità di questo regno, nonostante ogni usanza, costume, legge straniera ed autorità straniera, prescrizione o altro in contrario.

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