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venerdì 17 febbraio 2012

DECRETO HAEC SANCTA

Testo approvato dal Concilio di Costanza il 6 aprile 1415

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della Chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue  allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della Chiesa di Dio. In primo luogo dichiara che esso,  legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della Chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirle in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato e la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa Chiesa di Dio. Inoltre, dichiara che chiunque, di qualunque condizione, stato, dignità, compresa quella papale, rifiutasse pertinacemente di obbedire alle disposizioni, decisioni, ordini o precetti presenti o futuri di questo sacro sinodo e di qualsiasi altro concilio generale legittimamente riunito, nelle materie indicate o in ciò che ad esse attiene, se non si ricrederà,  sia sottoposto ad adeguata penitenza e sia debitamente punito, ricorrendo anche, se fosse necessario, ad altri mezzi giuridici. Così  pure questo santo sinodo definisce e ordina che  il signor papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia romana, i pubblici uffici e i loro funzionari da Costanza in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente, le persone di questi stessi funzionari a seguirlo, senza il consenso dello stesso santo sinodo; se avesse fatto il contrario o lo facesse in futuro, o  avesse fulminato, o fulminasse procedimento e ordini contro tali funzionari o contro qualunque altro membro del concilio, tutto ciò sia  considerato inutile e vano; e tali procedimenti, censure e pene - proprio perché inutili e vane - non obblighino in nessun modo. Anzi, i suddetti funzionari svolgano i loro uffici nella città di Costanza e li esercitino liberamente come prima, fino a che lo stesso santo sinodo si celebrerà in questa città. Il concilio  ordina anche che tutti i trasferimenti dei prelati e le privazioni di benefici, le revoche di qualsiasi commenda o donazione, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i processi, le sentenze e gli atti di qualsivoglia natura, fatti o da farsi dal predetto signor papa Giovanni o dai suoi collaboratori, che possono ledere il concilio o i suoi membri, siano considerati per l'autorità di questo santo concilio ipso facto nulli, vani, irriti, senza valore, e di nessuna forza o importanza. Così pure dichiara che il signor papa Giovanni XXIII e tutti i prelati e gli altri convocati a questo sacro concilio e quanti si trovano in esso hanno goduto e godranno piena libertà e che non si ha notizia in contrario. Il concilio ne dà testimonianza dinanzi a Dio e agli uomini.




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