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venerdì 17 febbraio 2012

DECRETO FREQUENS

Testo approvato dal Concilio di Costanza il 6 aprile 1415


La frequente celebrazione di concili generali è il modo migliore di coltivare il campo del Signore: estirpa gli sterpi, le spine e i triboli delle eresie, degli errori e degli scismi, corregge gli eccessi, riforma quanto è stato deformato, conduce la vigna di Dio alla messe di una feconda fertilità, mentre la trascuratezza di essi dissemina e favorisce i mali enumerati. Il ricordo dei tempi passati e la considerazione dei tempi presenti pongono questi problemi dinanzi ai nostri occhi. Sanzioniamo, quindi, con questo decreto  - che dovrà valere per sempre  -,  stabiliamo, determiniamo e ordiniamo che da ora in poi i concili generali vengano celebrati in tal modo, che il primo si riunisca nel quinquennio che segue immediatamente la fine di questo concilio; il secondo nei sette anni che seguono la fine di esso; e poi di decennio in decennio, per sempre, in quei luoghi  che il sommo pontefice  - o in mancanza il concilio stesso  - dovrà stabilire ed assegnare un mese prima della fine di ognuno di essi, con l'approvazione e il consenso del concilio. Così, con una specie di continuità, o il concilio è in pieno svolgimento, o si è in attesa di esso per il vicino scadere del tempo. Sarà lecito al sommo pontefice abbreviare quel tempo in gravi casi di emergenza col consiglio dei suoi venerabili fratelli cardinali della santa romana Chiesa, ma in nessun modo prorogarlo. Quanto al luogo stabilito per il futuro concilio, non lo cambi senza un evidente motivo di necessità. Se, però, vi fosse una ragione per cui sembrasse necessario mutarlo, come un assedio, una guerra, la peste, o qualche cosa di simile, allora sarà lecito al sommo pontefice, col consenso e la firma dei suddetti suoi fratelli o di due terzi di essi, sostituirlo, dopo aver determinato prima un altro luogo, che sia il più vicino e il più adatto, sempre però nella stessa nazione, a meno che per tutta quella nazione non si presenti lo stesso impedimento. In questo caso potrà convocare il concilio in un luogo di altra nazione, che sia il più vicino possibile. Qui i prelati e gli altri che sogliono esser convocati al concilio sono obbligati a recarsi, come se quel luogo fosse stato stabilito da principio. Tuttavia il sommo pontefice dev'essere obbligato a pubblicare e ad intimare il cambiamento del luogo o l'abbreviazione del tempo, a norma di legge e in forma solenne, entro l'anno prima del termine fissato, di modo che quelli che abbiamo detto possano radunarsi per la celebrazione del concilio nel termine stabilito.

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