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sabato 10 agosto 2013

DECRETI DEL CONCILIO LATERANENSE I

Can.1. Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un dovere del nostro ufficio, proibiamo assolutamente, in virtù dell’autorità della sede apostolica, che qualcuno nella chiesa di Dio venga ordinato o promosso per denaro. Se qualcuno avrà comperato in quel modo nella chiesa un’ordinazione o una promozione, sia senz’altro privato della dignità (1).

Can. 3
(al. 7).
Proibiamo nel modo più assoluto ai sacerdoti, diaconi, suddiaconi di vivere con le concubine o con le mogli e di coabitare con donne diverse da quelle con cui il concilio di Nicea [can. 3] (2) ha permesso di vivere soltanto per ragioni di necessità, cioè: la madre, la sorella, la zia paterna o materna, o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto (3).

Can. 4
(al. 8).
Inoltre, in conformità a quanto disposto dal beatissimo papa Stefano (4), stabiliamo che i laici, per quanto pii possano essere, non abbiano alcuna facoltà di disporre delle cose ecclesiastiche; ma che, secondo i Canoni degli Apostoli [can. 38, al. 39 (5)] la cura di tutti gli affari ecclesiastici sia nelle mani del vescovo e che egli l’amministri come se Dio lo vedesse (Al.can.9).
Quindi se qualcuno dei prìncipi o degli altri laici avrà rivendicato il diritto di disporre dei beni o dei possessi ecclesiastici o di conferirli, sia considerato sacrilego.


Note
(1) Sinodo di Tolosa, tenuto nel luglio 1119 sotto la Presidenza di Callisto II, can.1
(2) Can. 3 di Nicea (Turner l/I/II –1904- 116s; et. Sinodo di Elvira, can. 27).
(3) Questa disposizione si volge anche contro gli errori dottrinali dei nicolaiti, che di principio affermavano che non era possibile osservare il celibato e che esso nuocesse ai costumi.
(4) Pseudo-Isidoro: Seconda Lettera di Stefano, c. 12 (P. Hinschius, Decretules Pseudo-Isidorianae, Leipzig 1863 - 186).
(5) Canones Apostolorum 38 (39) (Turner 1/1/1 [1899] 26 / Bruns 1,6)


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