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domenica 11 settembre 2011

LA CONSTITUTO DE FEUDIS

La Constitutio de feudis o Edictum de beneficiis regni Italici è un documento emanato dall'Imperatore del Sacro Romano Impero, Corrado II il salico, il 28 maggio 1037 a Cremona, in concomitanza con l'assedio di Milano. Il documento fu redatto allo scopo di smorzare le ribellioni dei vassalli italiani dell'imperatore e va a regolare il diritto di successione feudale per i feudi minori. In precedenza, il diritto di successione era regolato solo per i feudi maggiori, tramite il Capitolare di Quierzy emanato, nel 877, dal re franco Carlo il Calvo. Nella Constitutio de feudis, vengono estesi ai vassalli minori i benefici di cui godevano i grandi feudatari del sovrano, equiparando le gerarchie feudali. I feudatari minori possono ora venire giudicati da loro pari e far ereditare i loro possessi ai propri figli, anche se donne o minori. Viene mantenuto un vincolo di tutela dei feudatari maggiori sui feudi dei loro vassalli (così come viene mantenuto per il reggente sui feudatari maggiori) riconoscendo ai signori il diritto di fissare una tassa sull'eredità del feudo del vassallo sottoposto, conservare il controllo del feudo fino alla maggiore età dell'erede, se minorenne, o fino a che, se donna, non abbia sposato un partito gradito.

Fonte: Wikipedia

La “Constitutio de Feudis”
28 maggio 1037


Nel nome della santa e individua Trinità, Corrado II, per grazia di Dio Augusto imperatore dei Romani.

1. Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri così presenti· come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei “milites", si che si possano vedere sempre gli uni con gli altri concordi e servano devotamente con fedeltà e perseveranza, noi ed i loro "seniores", ordiniamo e fermamente decidiamo: che nessuno milite di vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o conti o chiunque altro che tenga un beneficio dai nostri beni pubblici o dalle proprietà della Chiesa o che lo ha tenuto anche se ora lo ha ingiustamente perduto appartenga egli ai nostri valvassori maggiori od ai loro militi, non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori e per giudizio dei loro pari.

2. Se nascerà contesa fra signori e militi, benché i suoi pari abbiano giudicato che il milite debba essere privato del beneficio, se egli dirà che ciò fu deciso ingiustamente e per odio, manterrà. il beneficio finché il signore e chi ha promossa l’accusa coi pari suoi verranno alla nostra presenza e qui la causa sarà giustamente decisa. Se tuttavia i pari dell’incolpato verranno meno ai signori, egli terrà il beneficio finché verrà alla nostra presenza col suo signore ed i pari. Il signore invece od il milite che è incolpato e deciderà di venire alla nostra presenza, renda nota tale decisione a colui col quale ha contesa, sei settimane prima di incominciare il viaggio. E ciò sia osservato per i valvassori maggiori.

3. Per i minori, invece, nel regno, le cause siano decise dinanzi al signore o dinanzi al messo nostro.

4. Ordiniamo altresì che quando un milite, fra i maggiori od i minori, lascerà questa vita terrena, il figlio suo ne erediti il beneficio. Se invece il milite non avrà un figlio ma lascerà un nipote da figlio, questi abbia in pari modo il beneficio, con l’osservanza dell’uso praticato dai valvassori maggiori nella consegna dei cavalli e delle armi ai loro signori. Che se nemmeno un nipote lascerà ed avrà un fratello legittimo e consanguineo, se questi avrà offeso il Signore e vorrà fare ammenda e diventare suo milite, abbia il beneficio che fu gia del padre suo (1).

5. Proibiamo inoltre in tutti i modi che alcuno dei signori presuma di far permuta o precaria o livello (2) dei benefici dei suoi militi senza il consenso di questi. Nessuno poi ardisca spogliare ingiustamente il milite di quei beni che egli tiene con titolo di proprietà o per ordine legale o per legittimo livello e precaria.

6. Vogliamo noi pure il fodro (3) che i nostri:i predecessori riscuotevano dai castelli. Ma non intendiamo esigere in alcun modo il tributo che essi non ebbero.

7. Se alcuno infrangerà quest’ordine paghi una contribuzione di cento libbre d’oro, metà alla nostra camera e metà a colui al quale è recato danno.



(1) Alla successione nel beneficio, infatti, secondo la dottrina dei giuristi del tempo, il fratello era ammesso solo se gia il padre ne fosse stato investito (R. T.).
(2) Precaria o livello: forme di concessione della terra, a tempo (per es. 9 anni), a vita, ereditaria o perpetua, con o senza corresponsione di un canone: sui rapporti tra questi tipi di contratto e altri come l’enfiteusi o la 1ocazione cfr.: M. A. Benedetto, Livello, in Novissimo Digesto Italiano, vo1. ix, pp. 977-980 (R. T.).
(3) Imposta militare, cioè diretta al mantenimento dell’esercito: per questo suo carattere era quella che spettava in modo specifico al re o imperatore (R. T.).


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