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lunedì 1 dicembre 2014

IL TESTO DEL PRIVILEGIUM OTHONIS

Nel nome del Signore Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io, Ottone, per grazia di Dio imperatore Augusto, e con noi nostro figlio Ottone, re glorioso, garantiamo e confermiamo con questo patto a te, beato Pietro, principe degli apostoli e clavigero del regno dei cieli, e per te al tuo vicario il signore Giovanni XII, pontefice supremo e papa universale, tutto ciò che a partire dai vostri predecessori avete avuto in vostro potere e di cui avete disposto fino ad oggi, vale a dire: La città di Roma con il suo ducato e la zona adiacente alla città, tutti i suoi villaggi e i suoi territori montani e costieri, il suo litorale e i suoi porti. Nella regione della Tuscia romana le città, i castelli, i borghi fortificati e i villaggi di cui seguono i nomi: Porto, Civitavecchia, Cervetri, Bieda, Barbazano, Sutri, Nepi, il castello di Gallese, Orte, Bomarzo, Amelia, Todi, Perugia con le sue tre isole, la grande, la piccola e quella di Polvese, Narni ed Otricoli con tutte le loro pertinenze. Inoltre l’Esarcato di Ravenna integralmente, con le città, popolazioni, luoghi, castelli, che il signor Pipino di pia memoria, ed il signor Carlo, imperatori eccellentissimi, ed invero nostri predecessori, già allora con atto di donazione conferirono al beato Pietro apostolo ed ai vostri predecessori, vale a dire la città di Ravenna e l’Emilia, Bobbio, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara, Comacchio, Adria, Gavello con i loro territori e le loro isole per terra e per mare. Contemporaneamente la Pentapoli, vale a dire Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Osimo, Umana, Vallombrosa, Jesi, Fossombrone, Montefeltro, Urbino, Balba, Cagli, Lucioli, Gubbio, con tutte le loro pertinenze. Il territorio di Sabina tutto intero, come fu concesso al beato apostolo Pietro dal nostro predecessore, il signor imperatore Carlo, in un privilegio di donazione. Nella Tuscia longobarda: Città di Castello, Orvieto, Bagnorea, Ferento, Viterbo, Orchia, Marta, Toscanella, Sovana, Piombino, Roselle, con tutte le loro dipendenze in sobborghi, villaggi, riviere marittime e borghi fortificati. E ancora l’isola di Corsica, da Luni a Sarzana, a Berceto, Parma, Reggio, Mantova, Monselice, la provincia di Venezia e l’Istria, tutto il ducato di Spoleto, quello di Benevento, con la chiesa di Santa Cristina posta a quattro miglia da Pavia sul Po. In Campania: Sora, Arce (vicino Napoli), Aquino, Arpino, Capua. I patrimoni che sono in vostro potere e sotto il vostro dominio, come quelli di Benevento, di Napoli, della alta e bassa Calabria, la città di Napoli col territorio, i castelli e le isole che ne dipendono, così come il patrimonio di Sicilia, se Dio vuole che venga nelle nostre mani. Inoltre Gaeta e Fonti con le loro pertinenze. In più offriamo a te, beato apostolo Pietro, al tuo vicario il papa Giovanni ed ai suoi successori, per il bene della nostra anima e di quelle dei nostri figli e dei nostri parenti, alcune città e borghi del nostro regno con le loro zone di pesca, vale a dire Rieti, Aterno, Furcone, Norcia, Valva, Marsica e la città di Teramo con le sue pertinenze. Di tutte le province e città, di tutti i borghi, castelli, villaggi e territori e anche di tutti i patrimoni che sono stati elencati, per il bene della nostra anima, e di quelle dei nostri figli e parenti, per la salvezza di tutto il popolo dei Franchi voglia Dio che lo ha preservato in passato preservarlo anche nell’avvenire noi confermiamo il possesso alla tua chiesa o beato apostolo Pietro, e per te al tuo vicario, il nostro padre spirituale signore Giovanni, pontefice supremo e papa universale, e così ai suoi successori fino alla fine dei tempi, in modo che tutto ciò lo detengano di diritto, sotto la loro autorità di principi e sotto il loro dominio. Parimenti con il presente patto noi confermiamo le donazioni che il signore re Pipino di pia memoria ed in seguito il signore Carlo, eccellentissimo imperatore, hanno spontaneamente offerto al santo Pietro, così come il censo e le altre prestazioni di Toscana e del ducato di Spoleto che erano versate al palazzo del re dei Longobardi; conformemente ai privilegi sopra menzionati, all’accordo intercorso tra il signore imperatore Carlo ed il papa Adriano di santa memoria, e anche secondo i termini del documento pontificio, le prestazioni ed i censi dovranno essere pagati alla chiesa di San Pietro, salvo il nostro dominio sui due ducati e la loro sottomissione al nostro potere e a quello di nostro figlio. Come abbiamo detto altrove, confermiamo con questo patto che tutti i luoghi citati vi apparterranno, e che il vostro potere non sarà sminuito né da noi né dai nostri successori; noi ci interdiciamo ogni lite o intrigo che possa sottrarvi alcunché: né cercheremo noi di farlo né consentiremo che altri cerchino; al contrario promettiamo solennemente di essere, per quanto è in nostro potere, i difensori di tutto ciò che appartiene alla chiesa del Santo Pietro e dei papi che occupano il suo sacratissimo seggio, affinché possano usare, godere e disporre indisturbati di ciò che si trova sotto il loro dominio. Salva in ogni cosa l’autorità nostra e del nostro figlio e dei nostri successori, secondo quanto è contenuto nel patto, nella costituzione e conferma di promessa di papa Eugenio e de’ suoi successori, e cioè che il clero tutto e la nobiltà dell’universo popolo romano, per provvedere alle sue molteplici necessità ed all’intento di ridurre i rigori irragionevoli de’ pontefici ne’ riguardi del popolo loro soggetto, si obblighi con giuramento a che la elezione futura de’ pontefici, si faccia secondo i canoni e con rettitudine; per quanto ognuno possa intendere, e che nessuno acconsenta alla consacrazione del pontefice prima che egli faccia, alla presenza di nostri inviati o del nostro figlio ovvero di tutti quanti, a soddisfazione e per la conservazione futura di ogni cosa, una promessa tale e quale risulta abbia fatto spontaneamente Leone signore e venerando padre spirituale nostro. Inoltre abbiamo previsto d’inserire in questa, altre disposizioni minori: e cioè che all’elezione del pontefice nessuno libero o servo presuma intervenire allo scopo di portar qualche impedimento a quei Romani che per costituzione l’antica consuetudine dei santi padri ha ammesso a questa elezione; e se qualcuno avrà osato intervenire contro questa nostra disposizione, sia inviato in esilio. Inoltre proibiamo che alcuno dei nostri inviati osi avanzar motivo per impedir a chicchessia di partecipare alla detta elezione. Infatti anche questo piacque di stabilire in ogni modo, che chi sia stato accolto sotto la particolare difesa del Signore Apostolico ovvero della nostra, goda della difesa legittimamente impetrata; e se qualcuno presumerà compiere violenza contro uno di quelli che hanno meritato tale protezione, sappia che incorrer in pericolo per la propria vita. E confermiamo anche quella disposizione per cui [i Romani] debbono serbar la debita obbedienza in ogni cosa al Signore Apostolico ed ai loro duchi e giudici per amministrar la giustizia. Infatti giudicammo necessario includere in questa costituzione, che sian sempre stabiliti degli inviati e del Signore Apostolico e nostri, che annualmente siano in grado di riferire a noi, o a nostro figlio, in che modo i singoli duchi e giudici amministrino la giustizia al popolo, in che modo osservino questa costituzione imperiale; e stabiliamo che questi inviati, di tutte le agitazioni che si constatino per la negligenza dei duchi o dei giudici, dapprima dian notizia al Signore Apostolico e questi scelga uno de’ due; o ad opera dei medesimi inviati si provveda a rimediare ai detti inconvenienti; ovvero, sulla base della relazione che ci farà il nostro inviato, si rimedierà a mezzo di nostri missi, mandati da noi. Ed affinché ciò sia tenuto fermo da tutti i fedeli della santa Chiesa di Dio e dai nostri, abbiamo corroborato, col segno della nostra mano e con le sottoscrizioni dei nostri nobili ottimati, questo patto e vi abbiamo fatto apporre la bolla imperiale. Firma del Signor Ottone serenissimo imperatore e dei suoi vescovi, abbati e conti. Nell’anno dell’incarnazione del Signore 962, indizione quinta, giorno 13° del mese di febbraio, 27° anno di regno dell’invitto imperatore Ottone.

Fonte 
Ottone I, Diplomi, DRG 1/2, n. 235 (962).
M.G.H., Diplomata Regum et Imperatorum, I, Hannover, 1884, pp. 322-327

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