Pagine

martedì 19 febbraio 2013

IL TESTO INTEGRALE E CONTESTO STORICO DELLA LEGGE DELLE GUARENTIGIE

La Legge delle Guarentigie - legge n* 214 del 13 maggio 1871 - è un provvedimento approvato dal Parlamento del Regno d'Italia per disciplinare i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede. La politica ecclesiastica dello Stato italiano nella seconda metà del XIX secolo si radicò nella svolta laica dei provvedimenti presi in materia dal Regno di Sardegna, che a partire dal 1848 aveva già emanato una serie di leggi restrittive nei confronti degli enti ecclesiastici e dei religiosi. La proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 acuì la frattura fra il neonato Stato e la Santa Sede, frattura che negli anni 1866-1867 culminò nella emanazione delle cosiddette leggi eversive, con cui sostanzialmente fu disposta la soppressione di ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari e secolari, con conseguente spoliazione dei beni. Nel decennio 1860-1870 le posizioni reciproche si irrigidirono sempre più, in quella che venne comunemente chiamata la questione romana: da un lato gli anticlericali chiedevano l'annessione allo Stato dei territori (il Lazio e la città di Roma) che ancora facevano parte dello Stato Pontificio; dall'altro il papa Pio IX si opponeva fermamente, perché la sopravvivenza di un territorio sovrano era l'unica garanzia di indipendenza della Chiesa. La situazione era di importanza che andava ben oltre i confini italiani. Il 20 settembre 1870 l'Italia, sfruttando una serie di congiunture internazionali, soprattutto le vicende francesi con la caduta del Secondo Impero e la proclamazione della Terza Repubblica (4 settembre 1870), diede luogo alla presa di Roma: le truppe dei bersaglieri di Vittorio Emanuele II occuparono tutto il territorio urbano tranne la città Leonina (monte Vaticano e Castel Sant'Angelo). Un Regio Decreto di poco successivo, nel sancire l'annessione delle province romane al Regno d'Italia, rinviò esplicitamente ad una apposita legge la determinazione delle condizioni per garantire l'indipendenza del Pontefice "anche con franchigie territoriali". Il provvedimento giunse l'anno successivo, con la legge 214 che fu detta delle guarentigie per lo scopo che si prefiggeva. La legge, ispirata dalla politica di Cavour e della Destra, partiva da un punto base: lo Stato Pontificio era considerato estinto per debellatio; lo Stato italiano, conquistatore, ne aveva di conseguenza automaticamente assorbito popolazione e territorio, ossia gli elementi sostanziali costitutivi dell'ex stato papale e si era sostituito completamente alla sovranità del Papa. Lo scopo della norma era quindi quello di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice; con essa lo Stato tentò anche di regolamentare i rapporti con la Chiesa. Di fatto fu un tentativo non riuscito di mediazione, e scontentò sia quella parte dell'opinione pubblica più evidentemente schierata in posizioni anti-papiste, che trovava il provvedimento troppo morbido, sia la Santa Sede e con essa il mondo cattolico. Due soli giorni dopo la pubblicazione della legge, il 15 maggio 1871, il papa emanò l'enciclica "Ubi nos", con la quale dichiarò esplicitamente di non accettare la disciplina italiana; il provvedimento era infatti una concessione unilaterale, intollerabile da parte della Santa Sede. Oltretutto le preoccupazioni erano accentuate dalla mancanza di garanzie di stabilità: si trattava infatti di una semplice legge dello Stato, modificabile o anche abrogabile in qualsiasi momento da una qualunque altra legge. Neppure la dichiarazione da parte del legislatore italiano che quella fosse una "legge fondamentale dello Stato" si rivelò adatta alle circostanze: la formula in effetti non era altro che una clausola vuota di reale significato giuridico, e la norma restava in balia della sola volontà del legislatore italiano che avrebbe potuto - in qualsiasi momento e senza consultare la Chiesa - trasformarne unilateralmente il contenuto.

Legge 13 maggio 1871, n. 214
per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni della Chiesa con lo Stato

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
Titolo primo : Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede
Art. 1

La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2

L’attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'art. 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'art. 19 della legge stessa.

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte di assise.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3

Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori sovrani; e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona ed alla custodia dei palazzi, senza pregiudizi degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti nel Regno.

Art. 4

È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3.225.000.

Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice ed ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui all'articolo precedente, e degli addetti alla Corte pontificia, e alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione di cui sopra sarà inserita nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa ed onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e la biblioteca.

Art. 5

Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici, Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonché della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Art. 6

Durante la vacanza della Sede Pontificia nessuna Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecu-menici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7

Nessun uffiziale della pubblica Autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporanea dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico,se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8

È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9

Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10

Gli ecclesiastici che, per ragioni di ufficio, partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell’Autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11

Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli invitati delle potenze estere presso il Governo italiano.

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d’uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12

Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano, o in un altra sua residenza, uffizi di posta e di telegrafo, serviti da impiegati di sua scelta.

L’uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso con gli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze, munite del bollo dell’ufficio pontificio, sarà esente da ogni tassa o spesa del territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di gabinetto dei Governi esteri.

L’ufficio telegrafico pontificio sarà collegato con la rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di pontifici, saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d’ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13

Nelle città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie, i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Titolo secondo : Relazioni dello Stato colla Chiesa
Art. 14

È abolita ogni restrizione speciale all'esercito del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15

È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettoché nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato.

Art. 16

Sono aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però, fino quando non sia provveduto nella legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17

In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, né è a loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

Art. 18

Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 19

In tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 13 maggio 1870

Vittorio Emanuele

G. Lanza E. Ricotti
E. Visconti-Venosta G. Acton
G. De Falco S. Castagnola
Q. Sella G. Gadda
C. Correnti

0 commenti:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...