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martedì 24 marzo 2015

PRAMMATICA SANCTIO DEL 554

Giustiniano raffigurato su un mosaico in San Vitale a RavennaL'imperatore Flavio Giustiniano, Alamannico, Gotico, Franco, Antico, Vandalico, Africano, pio felice illustre vincitore e trionfatore, sempre Augusto, a Paolo prefetto d'Africa. Riteniamo di dover scrivere, alla tua magnificenza, affinché nessuno dei coloni, che al tempo dei Vandali fuggirono dai possedimenti, e tuttora si trovano tra le persone libere, vengano ricondotti e riportati nuovamente alla condizione di coloni; poiché vogliamo che essi, così come erano al tempo dei Vandali, in tal modo siano oggi; e sopratutto che chiunque si sia appropriato della terra altrui, ordiniamo che la restituisca. Dato l'ottavo giorno dalle idi di settembre, a Costantinopoli, dall'imperatore nostro signore Giustiniano Augusto (nel suo ventiquattresimo anno), l'undicesimo anno dopo il consolato di Flavio Basilio nella prima indizione.

1. Che rimanga valido tutto quello che concessero Amalasunta, Atalarico e Teodato. Dietro richiesta del venerabile Vigilio, vescovo della Roma più antica, abbiamo ritenuto fossero da stabilire alcune cose che riguardavano l’utilità di tutti quelli che abitano le parti occidentali [dell’impero]. Prima di tutto stabiliamo e ordiniamo che tutto ciò che concessero Atalarico, o Amalasunta madre del re, o anche Teodato ai Romani o al Senato che lo richiedeva, siano mantenute inviolabili. Ma anche quelle cose che sono state concesse da noi o dalla augusta Teodora, di pia memoria, un tempo nostra moglie, vogliamo che siano conservate intatte, senza che ad alcuno sia data licenza di andare contro di esse. Ad eccezione della donazione fatta da Teodato, a Massimo, relativa ai beni di Marciano; di questi disponiamo che la metà vengano concessi a Liberio, uomogloriosissimo, e che l'altra metà rimangano a Massimo, uomo magnifico; tali beni, disponiamo, che rimangano stabilmente nella proprietà di ciascuno.

2. Che le donazioni fatte da Totila siano tutte annullate.
Qualora si abbia notizia di qualcosa che è stato decretato o donato dal tiranno Totila ad un Romano, o a chiunque altro, non concediamo assolutamente che ciò sia conservato e che rimango in vigore (quegli atti); stabiliamo che i beni, tolti ai loro possessori, siano restituiti agli antichi padroni. Infatti tutto ciò che, di cui si ha notizia, che si astato decretato o stabilito da quello, al tempo della sua  tirannide, non concediamo che abbia più valore nei tempi del nostro legittimo governo. 

3. Che nessuno di coloro che sono caduti prigionieri [dei nemici] abbia a soffrire la perdita dei propri beni. Sebbene nella legge generale sia già previsto che la perdita dei beni non debba causare pregiudizio alcuno ai proprietari di quelle cose, ai quali quei beni furono inizialmente consacrati, stabiliamo, tuttavia, che venga ribadito specialmente questo, anche in quei luoghi (Italia), poiché sappiamo che a causa delle varie calamità e delle invasioni dei nemici, molti uomini perdettero i loro beni, tanto nella stessa città di Roma, come in altri luoghi. Così, inoltre, affinché nessuno abbia a soffrire nulla per le calunnie, o debba sopportare alcuna privazione, disponiamo che, in assoluto, la perdita o il deterioramento dei beni non siano causa, per loro, di alcun pregiudizio; questo per quanto riguarda il dominio, la proprietà, o i crediti [vantati], per i proprietari di quei beni, o i loro titolari, o i loro creditori, a cui favore sono state redatti gli strumenti registrati. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente.

4. Ma se qualcuno si appropriò, per la sua propria autorità, o per quella di chiunque altro, dei beni di un assente, o anche di un prigioniero, come nel caso delle mandrie, o anche ne reclami la proprietà, disponiamo che restituisca prontamente il tutto, o se ne liberi, senza frapporre indugio, allo stesso [proprietario] o anche ai suoi eredi. E nel caso in cui abbia corrisposto il suo ultimo tributo, come sancisce l'autorità della legge, la restituzione sia fatta anche ai suoi eredi. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

5. Nessuno prenda il sopravvento sullo straniero. Ma, come giudichiamo verosimile, se al tempo della tirannia molti hanno alienato per paura le loro proprietà agli uomini che detenevano qualsiasi ufficio, o secondo quanto Totila aveva commissionato loro, o [in quanto] godevano prima di lui di quei poteri, o in disgrazia, o per qualsiasi altro titolo di contratto, ma ora desiderano, costoro, rescindere da ciò che allora è stato pattuito, in quanto estorto con la violenza o per la paura nel tempo della tirannia, concediamo a tutti la licenza di recuperare o riconquistare le proprietà, o, per tramite della sentenza di un giudice, di ottenere il rimborso, ovviamente, del solo valore [dei beni], ma che si accerti che questo venga  realmente pagato; con l'eccezione che costui dimostri che [quel bene] non sia stato, in qualche modo, sottratto in seguito con la frode, o ricevuto da lui; poiché giudichiamo non irragionevole che si siano fatte molte cose, in quel tempo, per paura o per violenza, e dunque la giustizia richiede che siano revocate revocata nel nostro tempo; avendo la certezza, in tutti i modi e senza prevaricazione, della penalità inserita nei regolamenti, in virtù delle sanzioni di cui sopra. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

6. Del tempo del postliminio, cioè dopo la cattività
Ma poiché, essendo stato Dio propizio, tutto è stato riportato sotto il nostro imperio, disponiamo che, per l'autorità delle nostre leggi, vengano stabiliti periodi di prescrizione di 30 e inoltre di 40  anni; e allo stesso modo si aggiungano anche altre leggi, [e che tutte abbiano] la loro validità e mantengano la stabilità in ogni cosa, fino al nostro tempo, comprendendovi sia il periodo che va dall'avvento della tirannia, sia il periodo di confusione causata dalla guerra, e che nulla vada in prescrizione nel periodo predetto. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente.

7. Affinché non non siano invalidati gli strumenti.
Abbiamo saputo (inoltre) che, mentre la ferocia dei nemici assediava la città di Roma ed altre città, venivano redatti diversi contratti o anche si stipulavano strumenti, tra i Romani che erano assediati; tuttavia al momento stabiliamo che vengano rescissi o invalidati, i contratti di cui sopra, ed anche gli altri strumenti stipulati; comandiamo inoltre che, qualora a causa dell'invasione dei nemici tali documenti siano andati perduti o distrutti, non venga concesso di invalidare quello che venne [allora] pattuito, sino a che tutti i contratti stipulati al tempo dell'assedio persistano nella loro validità, e che ogni strumento mantenga la propria autorità, e non accada che, per il loro smarrimento, si vada a causare del pregiudizio per i proprietari. Dato che non non si può consentire, per una ragione di scrupolosità, che per un caso fortuito di guerra, si invalidi quello che venne
stipulato nella forma dovuta. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra. 

8. Dei beni mobili e immobili.
Inoltre, tutti i beni mobili, immobili o movibili, accertati fin dai tempi di Re Teodorico fino all'avvento del nefandissimo Totila, che siano stati posseduti, per qualsiasi diritto o titolo, dai Romani, direttamente o per il tramite di persone usufruttuarie, o di altri, e per i quali sia stabilito ugualmente il diritto di possesso, mantengano d'ora in avanti quelle proprietà senza alcun impedimento; e questo per tutti quei casi in cui sia noto che nei suddetti tempi [costoro] avevano posseduto gli stessi beni. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

9. Riguardo l'immunità verso le imposte.
Perché, a causa del prelievo delle imposte, non subiscano disagi gli abitanti di tutte le province, comandiamo, che non vengano inviati ufficiali di dignità maggiore alla riscossione dei tributi, ma [che questo avvenga] da parte dei giudici della province e dei loro responsabili ... [i contribuenti] non debbano soffrire alcun danno collaterale per il prelievo delle imposte; allo stesso moto, tuttavia, non va negata la potestà, agli alti magistrati e a funzionari autorizzati, di citare in giudizio i giudici e i loro funzionari qualora non siano stati prelevati i contributi dovuti, e che essi non richiedono quanto già pagato, e che il tutto vada a vantaggio dei conti pubblici e del contribuente. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

10. Della conferma del versamento dei tributi.
Tuttavia stabiliamo, solennemente, che sia dovuto il pagamento dei medesimi tributi, nei luoghi e nei tempi consueti, senza che, a causa delle invasioni dei nemici, si abbia a richiedere alcuna variazione nel versamento di detti tributi, se non, in seguito, e per ciascuno, a seconda del suo tenore abituale, o delle nostre necessità, sia per il fisco che per la cassa della provincia. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

11. Perché le leggi degli imperatori vengano estese alle singole provincie.
Stabiliamo inoltre che sia sancita l'osservanza dei decreti e delle leggi contenute nei nostri codici, che già da tempo inviammo in forma di editto in Italia. Inoltre comandiamo che si divulghino anche, tramite pubblicazione di editti, le costituzioni che abbiamo promulgato anche in seguito; e che a partire dal momento della consegna degli editti per la pubblicazione, essi abbiano validità in tutta l'Italia, affinché avendo riunificato, per volontà di Dio, la repubblica, si estenda in tutti i luoghi l'autorità delle nostre leggi. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

12. Del suffragio dei contribuenti. 
Stabiliamo inoltre che i giudici idonei e capaci, che debbono essere eletti per l'amministrazione delle singole località, e i vescovi e primati di ogni regione, siano nominati esclusivamente nella provincia che dovranno gestire, senza suffragio, e si debbano anche presentare gli atti dei contenziosi attraverso giudici competenti, in maniera che, qualora si siano arrecati danni ai contribuenti, o sia stato richiesto qualsiasi cosa che oltrepassi le tasse dovute, o siano stati richiesti accordi dannosi per i proprietari o abusi da parte dei mediatori, o altro pregiudizio sugli oneri, o  elargiti stipendi iniqui, questi siano in grado di soddisfare tutte le controversie. Ed inoltre qualora si constati che qualsiasi amministratore, o chiunque a loro titolo, abbia abusato di qualcosa nel tempo dei nefasti tiranni del passato, comandiamo loro di ripristinare la proprietà dei beni a colui che li perse, perché vogliamo che in ogni modo siano ristabilite le proprietà dei sudditi. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente.

13. Affinché a chiunque vengano restituite le proprietà.
Ma poiché, come abbiamo appreso, dopo che, con il favore di Dio, i nemici sono stati espulsi dalle varie province, alcuni (risulta) abbiano preso per se greggi o mandrie abbandonate e ne abbiano rivendicato la proprietà, anche se queste appartenevano ad altri in passato, comandiamo che, discussa la causa, esse vengano restituite a coloro a cui certamente appartenevano. Ma se qualcosa viene riconosciuta ad altri, ciascun proprietario recuperi quanto gli apparteneva; e che, fatta eccezione nel caso in cui il proprietario non sia noto, la proprietà sia ripartita tra coloro che, nella stessa provincia, perdettero le mandrie, dovendosi effettuare la divisione in proporzione. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

14. Che a colui al quale è stata sottratta qualcosa, questa venga restituita.
Qualora sia anche noto che alcuni dei contribuenti siano stati derubati da qualcuno in contanti o in natura, al momento del prelievo delle imposte, o con qualsiasi altro pretesto, o in altro modo irragionevole, comandiamo che tutto sia senza indugio rimborsato a colui che lo perse, in modo che tutti gli abitanti delle province recuperino legittimamente quanto gli appartiene, e possano godere della felicità del nostro tempo. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

15. Degli schiavi, che al tempo dei tiranni sposarono donne libere.
Riteniamo inoltre che agli ultimi capitoli si debba aggiungere questo: che, qualora si accertasse che durante i tempi della ferocia dei Goti nefandissimi alcuni di coloro che erano nella condizione di  schiavi sposarono delle donne libere, o anche che delle schiave si siano unite con uomini liberi, per virtù delle nostre attuali risoluzioni, le persone libere abbiano certamente la licenza di separarsi, lasciando, ovviamente, che siano salvi i diritti dei proprietari di schiavi o di schiave; senza che, per il tempo trascorso, si abbia a causare alcun pregiudizio per i proprietario dello schiavo o della schiava. Ma se si ritiene che, per il futuro, si debbano mantenere tali unioni, (queste) non subiscano alcun pregiudizio per quanto riguarda la propria libertà, ma i figli seguano la condizione della madre. Quello che stabiliamo valga anche per quanto riguarda quelli che nasceranno da tali unioni. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente. 

16. Dei servi o dei coloni detenuti da altri.
Comandiamo che, inoltre, gli schiavi o i coloni che sono detenuti, senza titolo, da chiunque, vengano restituiti al proprietario, congiuntamente con i figli nati durante il tempo trascorso. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

17. Delle vergini consacrate di Dio.
Ma, in quanto non vi è dubbio che l'audacia e la ferocia del tiranno abbia anche causato (altre) cose illecite, come se fossero state permesse, comandiamo, che qualora venga accertato che qualcuno si sia unito a donne consacrate a Dio, o che portavano l'abito religioso, (costoro) non abbiano alcuna licenza di conservarle, (come anche) le doti in caso ricevute; ma ancora una volta vengano restituite ai monasteri o alle chiese, o ai santi propositi cui si erano dedicate. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente.

18. Che per l'acquisto dell'annona non vengano gravati i contribuenti
Ma perché non accada che negli acquisti i contribuenti abbiano a subire danni, comandiamo che in ciascuna provincia gli acquisti siano fatti per quelle specie che, notoriamente abbondano nella provincia stessa. Quindi non consentiamo che si debba acquistare ciò che in quel luogo non si produce in abbondanza, dovendosi, infatti, fissare per la vendita delle specie, prezzi che, notoriamente, sono più convenienti sul mercato; ma che si debba accollare a ciascuno dei contribuenti, per l'esazione dei tributi, lo stesso prezzo (per la) stessa merce; e senza che, ovviamente, si rechi intralcio, in alcun modo, al commercio marittimo, in modo che possa essere alimentato anche il nostro felicissimo esercito, e che i contribuenti paghino per il commercio delle specie la giusta contribuzione in denaro, dovendone poi fare la distribuzione a discrezione tanto del prelato delle località, come dei primati di ognuna (località); in modo che non accada in alcuni modo che vengano oppressi i contribuenti per l'avarizia degli uffici. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

19. Delle misure e dei pesi.
Affinché non vi sia nessuna occasione per frodi o danni per le province, comandiamo che si vendano o si acquistino le merci o il denaro, sulla base di quelle unità di misura o di peso, che presentemente la nostra pietà ha consegnato al beatissimo papa o al magnifico senato. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

20. Delle variazioni degli stipendi, cioè della la valuta.
Come sappiamo, in quei luoghi i salari vengono ancora versati con la vecchia moneta dei principi romani, ancora circolante; poiché abbiamo verificato che gli operatori economici, o qualsiasi altro, impone ai nostri contribuenti il cambio del soldo con un gravoso esborso, comandiamo che le monete battute con il conio dei principi romani possano circolare senza senza dispendio per il cambio in tutte le province, e che tutti gli scambi si possano concludere per mezzo di quelle; e che chiunque abbia osato imporre un tasso arbitrario per il cambio del denaro, sia tenuto a pagare per ogni moneta il giusto, a colui con cui ha stipulato il contratto. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesino anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente.

21. Affinché i prezzi delle merci siano equi.
Qualora venga accertato che qualcuno si sia impadronito di beni immobili appartenenti a un altro, come anche ornamenti o altro materiale, sia tenuto a restituirli in ogni caso; o, nel caso in cui sia già stato posto in opera in un edificio, paghi per quello il giusto prezzo, in modo che in tutti i luoghi sia conservato il potere delle nostre leggi. Comandiamo inoltre che debbano essere restituiti agli antichi proprietari i contratti che, appartenendo a qualcuno, siano eventualmente detenuti da altri, in modo che ovunque, chiunque possa godere dell'aiuto delle nostre leggi. Ma se risultasse che sia andato perduto un contratto, una copia del quale è in possesso di un altro, o come viene scritto di consueto nei contratti, (uno di) due originali, comandiamo che se ne faccia prontamente la copia, sulla base dell'originale detenuto da una delle parti, e la si consegni alla parte il cui contratto è andato perso, affinché anche egli ne sia garantito. Ma anche se qualcuno, o si impossessò del contratto di altri, o per malignità lo diede alle fiamme, o lo occultò, o lo alterò, o in ogni altro caso che si possa verificare, o che per qualsiasi motivo lo detenga, in questo caso sia obbligato, colui che operò con dolo, a soddisfare l'interesse a colui che in precedenza possedeva quel contratto. Dada nel giorno, anno, e consolato seguente. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

22. Che sia fornita l'annona ai medici e altri.
Comandiamo inoltre che d'ora in poi venga fornita l'annona, cosi come era stato stabilito da Teodorico e cosi come oggi viene concessa anche ai Romani, allo stesso modo comandiamo che l'annona, che in precedenza era consuetudine concedere ai grammatici o agli oratori, venga concessa anche ai medici o ai giurisperiti, che d'ora in poi possano esercitare la loro professione, ed in modo che, istruiti negli studi liberali, i giovani possano brillare nella nostra repubblica. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

23. Che ai giudici siano sottoposte le cause civili.
Comandiamo inoltre che si affrontino, per mezzo dei giudici civili, le controversie che insorgono tra due cittadini romani, o in cui un cittadino romano è citato in giudizio, perché l'ordine non consente che in tali imprese o cause intervengano i giudici militari. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

24. Che le transazioni e gli scambi permangano nel loro stato.
Confermiamo nella loro validità tutte le pubbliche transazioni, e gli acquisti fatti con competenza o intervento pubblico, fino all'avvento di Totila, di infausta memoria; tuttavia se qualcuno avrà operato in maniera diversa, nessuno ne sia responsabile. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

25. Che vengano conservati gli edifici pubblici.
Comandiamo inoltre che vengano conservate le usanze e i privilegi concessi per la riparazione delle fabbriche pubbliche di Roma, o (la manutenzione) delle sponde del Tevere, del Foro Romano e delle porte, nonché il ripristino degli acquedotti, ma in modo che il costo delle opere equivalga alle somme stanziate. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra. 

26. Che le compravendite vengono effettuati tramite i negoziatori
Oltre a questo abbiamo appreso che i proprietari delle province di Puglia e Calabria avrebbero ricevuto, affinché che essi non avrebbero dovuto entrare nel negozio, una tassa di titolo per mille; per cui gli acquisti verrebbero effettuati ogni anno dai commercianti, ma attualmente i commercianti tendono a rifiutare l'acquisto delle specie minacciando i proprietari terrieri della provincia con il ricarico del prezzo, e della valutazione di acquisto; ed essendoci molti commercianti attraverso i quali si potrebbero effettuare gli acquisti , comandiamo che, facendo valere la tua autorità, vengano incaricati, se possibile, vengano incaricati anche (altri) commercianti per l'acquisto delle specie, e che in nessun modo i contribuenti della provincia siano soggetti all'imposta, perché una volta che sia stato imposto l'ammontare della maggiorazione, sarebbe impossibile rialzare (ulteriormente) il peso dell'acquisto. Nell'anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

27 Che non sia impedito, a chiunque lo voglia, di imbarcarsi e presentarsi all'imperatore.
Concediamo inoltre che i gloriosissimi e magnifici senatori, che vogliono accedere al nostro tribunale, ne abbiano titolo senza alcun ostacolo, e senza che nessuno abbia la licenza di vietarlo, in modo che non appaia che i nostri senatori, o contribuenti, siano in qualche modo esclusi dalla nostra presenza. Ma che sia anche data loro licenza di recarsi nella provincia d'Italia e di rimanervi il tempo che riterranno necessario per riparare i loro beni, perché è difficile, essendo i proprietari assenti, che le proprietà vengano ripristinate e ricevano le adeguate lavorazioni. Perciò, fai in modo che si estenda su ognuno, e che (ognuno) faccia osservare tutte le disposizioni che, attraverso questa divina Prammatica Sanzione, ha stabilito la nostra eternità, minacciando la pena di dieci libbre d'oro per i trasgressori delle nostre disposizioni. Data questa Prammatica in Costantinopoli il giorno delle idi di agosto, nel ventottesimo anno dell'impero di Giustiniano, perpetuo Augusto, tredicesimo dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente, per Narsete, uomo illustrissimo, preposto del sacro cubicolo, e Antioco uomo magnifico, prefetto d'Italia.

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