Pagine

giovedì 14 marzo 2013

LA BOLLA "UBI PERICULUM"

Della elezione e della potestà dell'eletto.
2. Dove si riscontra un maggior pericolo, li senza dubbio bisogna provvedere con maggiore opportunità. Ora, quanto grave discapito porti alla chiesa di Roma una troppo lunga vacanza, di quanti e quanto grandi pericoli sia piena, si può dedurre dalla considerazione del tempo passato e lo manifestano, se si esaminano con ponderatezza, i rischi che ha attraversato. Perciò evidenti ragioni ci consigliano, mentre attendiamo con zelo alla riforma di cose di ben minore importanza, di non lasciare senza il rimedio della riforma - e ciò opportunamente - quei punti che presentano un maggior pericolo. Perciò intendiamo che conservino assolutamente intatta la loro validità tutte quelle precauzioni che i nostri predecessori ed in modo particolare papa Alessandro III, di felice memoria, hanno provvidenzialmente prese per evitare la discordia nell'elezione del Romano pontefice, non è, infatti, nostra intenzione diminuire la loro importanza, ma supplire, con la presente costituzione, a quelle manchevolezza che l'esperienza ha messo in rilievo. Con l'approvazione, quindi, del santo concilio stabiliamo che se il papa muore in una città in cui risiedeva con la sua curia, i cardinali presenti nella stessa città aspettino gli assenti solo per dieci giorni. Passati questi giorni, sia che gli assenti siano venuti, sia che non siano venuti, si radunino nel palazzo in cui abitava il pontefice, ciascuno con un solo servitore, chierico o laico, come loro credono. Quelli tuttavia per i quali una vera necessità lo consigli, permettiamo che ne abbiano due, conservando lo stesso diritto di sceglierli. In questo palazzo tutti abitino in comune uno stesso salone, senza pareti divisorie o altra tenda; questo, salvo un libero passaggio ad una stanza separata, sia ben chiuso da ogni parte, in modo che nessuno possa entrare o uscire da esso. Non sia permesso ad alcuno recarsi dagli stessi cardinali o poter parlare segretamente con essi; ed essi stessi non permettano che nessuno si rechi da essi, a meno che si tratti di quelli che, col consenso di tutti i cardinali ivi presenti, fossero chiamati per quanto è necessario alla imminente elezione. A nessuno, inoltre, sia permesso mandare agli stessi cardinali o a qualcuno di loro un inviato o qualche scritto. Chi osasse agire in contrario, mandando un messaggero, o uno scritto, o anche parlando con qualcuno di essi, in segreto, ipso facto incorra nella sentenza di scomunica. Nel conclave, tuttavia, sia lasciata, naturalmente, una finestra, per cui vengano passate comodamente ai cardinali le cose necessarie da mangiare; ma a nessuno sia permesso di passare da essa ai cardinali. Se poi - che Dio non voglia - entro tre giorni da quando i cardinali, come è stato detto, sono entrati in conclave, non fosse stato ancora dato alla chiesa il pastore, nei cinque giorni immediatamente seguenti, sia a pranzo che a cena i cardinali si contentino ogni giorno di un solo piatto. Passati questi senza che si sia provvisto, sia dato loro solo pane, vino ed acqua, fino a che non avvenga l'elezione. Durante il tempo dell'elezione i suddetti cardinali nulla percepiscano dalla camera papale, né di quanto possa venire alla stessa chiesa da qualsiasi fonte durante la vacanza; tutti i proventi, invece, durante questo tempo rimangano in custodia di colui, alla cui fedeltà e diligenza la camera stessa è stata affidata, perché da lui siano conservati a disposizione del futuro pontefice. Chi poi avesse ricevuto qualche cosa, sarà tenuto da quel momento ad astenersi dal percepire qualsiasi reddito che gli spetti, fino a che non abbia restituito completamente quanto in tal modo ha ricevuto. Gli stessi cardinali, inoltre, si preoccupino di affrettare l'elezione, non occupandosi assolutamente di null'altro, a meno che non sopraggiunga una necessità cosi urgente da dover difendere la terra della stessa chiesa o qualche sua parte, o anche che non si presenti un pericolo cosi grande e cosi evidente, da sembrare a tutti e singoli i cardinali presenti, unanimemente, che si debba subito far fronte ad esso. Che se qualcuno dei cardinali non entrerà nel conclave, quale sopra l'abbiamo descritto, oppure dopo esservi entrato ne uscirà senza manifesta causa di malattia, gli altri, senza affatto ricercarlo e senza più ammetterlo all'elezione, pro- cedano liberamente ad eleggere il papa. Se, inoltre, sopraggiunta una malattia, qualcuno di essi debba uscire dal conclave, anche durante la malattia si potrà procedere all'elezione senza richiedere il suo voto. Ma se, dopo aver ricuperato la salute o anche prima, volesse tornare dagli altri, o anche se gli altri assenti (quelli che abbiamo detto doversi aspettare per dieci giorni) giungessero quando l'elezione è ancora impregiudicata, quando, cioè, non è stato ancora dato alla chiesa il pastore, siano ammessi all'elezione in quello stato in cui essa si trova, pronti, naturalmente, ad osservare, con gli altri, quanto abbiamo premesso sia sulla clausura, sia sugli inservienti, sul cibo, sulle bevande e sul resto. Se poi avverrà che il Romano pontefice muoia fuori della città in cui risiedeva con la sua curia, i cardinali siano tenuti a radunarsi nella città nel cui territorio o distretto il pontefice è morto, a meno che sia interdetta o in aperta ribellione contro la chiesa Romana. In questo caso, si radunino in un'altra, la più vicina, purché anch'essa non sia sotto interdetto, o non sia, come già accennato, apertamente ribelle. Anche qui sia per quanto riguarda l'attesa degli assenti, che per quanto riguarda l'abitazione in comune, la clausura e tutte le altre cose, nel palazzo vescovile o in qualsiasi altro da scegliersi dagli stessi cardinali, siano osservate le stesse norme, che sono state date per il caso in cui il papa muoia nella città in cui risiedeva con la sua curia. Però val poco emanare delle leggi, se poi non c'è chi le fa osservare, aggiungiamo e stabiliamo che il signore e gli altri rettori e magistrati della città in cui si deve procedere all'elezione del Romano pontefice col potere che per nostra autorità e con l'approvazione del concilio viene ad essi concesso, facciano osservare integralmente e inviolabilmente, senza frode o inganno alcuno, tutto ciò che è stato premesso, nel suo complesso e in ogni singola disposizione, attenti a non limitare i cardinali più di quanto è stato detto. I magistrati in corpo, non appena avuta notizia della morte del papa, prestino personalmente giuramento dinanzi al clero e al popolo della città, convocati appositamente, di osservare queste disposizioni. E se a questo proposito, commetteranno qualche frode o non le osserveranno diligentemente, qualunque preminenza possano avere, o di qualsiasi condizione o stato possano essere, cessi ogni privilegio per essi e siano per ciò stesso legati dal vincolo della scomunica e per sempre infami; siano esclusi a vita da ogni dignità,, né siano ammessi ad alcun pubblico ufficio. Stabiliamo inoltre che essi siano ipso facto privati dei feudi, dei beni e di tutto ciò che essi hanno avuto dalla chiesa Romana o da qualsiasi altra chiesa, di modo che questi beni tornino pienamente e liberamente alle chiese stesse, e siano senza alcuna opposizione a disposizione degli amministratori di queste chiese. La città, poi, non solo sia sottoposta ad interdetto, ma sia privata della dignità vescovile. Poiché quando una passione rende schiava la volontà, o un obbligo la spinge ad agire in un determinato modo, l'elezione è nulla perché manca la libertà, preghiamo istantemente gli stessi cardinali per le viscere della misericordia del nostro Dio 12, li scongiuriamo per il prezioso sangue che egli ha sparso perché riflettono con attenzione sul loro dovere quando si tratta di eleggere il vicario di Gesù Cristo, il successore di Pietro, colui che regge la chiesa universale, e guida il gregge del Signore. Dimessa ogni privata passione, cessato il vincolo di qualsiasi patto, contratto, obbligazioni, e la considerazione di ogni accordo e intesa, non guardino tanto a sé o ai loro, non cerchino quello che è proprio 13, né i loro interessi privati, ma, senza che alcuno se non Dio forzi, nell'elezione, il loro giudizio, puramente e liberamente, mossi dalla semplice consapevolezza dell'elezione, cerchino il pubblico bene, tendendo unicamente con ogni sforzo e cura, per quanto sarà loro possibile, ad affrettare con la loro opera un'elezione utile e necessarissima al mondo intero, dando con sollecitudine alla stessa chiesa uno sposo degno. Chi poi operasse diversamente, sia soggetto alla vendetta divina, e la sua colpa non sarà perdonata, se non dopo grave penitenza. Per parte nostra cancelliamo, annulliamo e rendiamo invalidi e dichiariamo assolutamente nulli i patti, le convenzioni, gli obblighi, gli accordi, le intese di qualsiasi genere, sia contratti col vincolo del giuramento, che in qualsiasi altro modo. Cosi nessuno sarà obbligato in alcun modo ad osservarli né potrà temere l'accusa di non aver mantenuto la parola trasgredendoli; meriterà piuttosto una giusta lode, poiché anche la legge umana attesta essere accette a Dio più queste trasgressioni, che l'osservanza di siffatti giuramenti. I fedeli non devono confidare tanto in un'elezione quanto si voglia sollecita, ma piuttosto nel potere di intercessione dalla preghiera umile e devota; perciò aggiungiamo a quanto stabilito che in tutte le città e altri luoghi di maggiore importanza, non appena si abbia certezza della morte del papa, celebrate dal clero e dal popolo in suo suffragio solenni esequie, ogni giorno si offrano a Dio umili preghiere fino a che notizie certe annunzino in modo sicuro l'avvenuta elezione. Si offrano umili preghiere al Signore, e si perseveri con devote suppliche, perché lui, che stabilisce la concordia nelle sue altezze 14 renda unanimi i cardinali nell’elezione, in modo che dalla loro concordia esca un'elezione sollecita, concorde ed utile, come esige la salvezza delle anime e richiede l'utilità di tutto il mondo. Perché non avvenga che il presente decreto, cosi salutare, sia trascurato con la scusa dell'ignoranza, ordiniamo rigorosamente che i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi e gli altri prelati delle chiese e tutti quelli a cui è concesso spiegare la parola di Dio, nelle loro prediche esortino con zelo il clero e il popolo - che dovranno essere riuniti apposta a questo scopo a pregare con fiducia e frequentemente per il celere e felice esito di una cosa cosi importante; con la stessa autorità ingiungiamo loro non solo frequenti preghiere, ma anche l'osservanza di digiuni.

12 Lc 1, 78. 
13 Cfr. Fil 2, 21. 
14 Gb 25, 2. 

0 commenti:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...